Cassazione Penale, Ordinanza n. 04785/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione al reato di tentata rapina. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, il ricorso era proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio dedotto sulla responsabilità non rientrava tra essi ed era quindi inammissibile. Inoltre, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè quelli attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo formulato sull'accertamento della responsabilità è stato reputato estraneo a tale perimetro. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., con valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
individua in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo la novella: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la trattazione de plano dell'impugnazione nei casi indicati dalla norma, ritenuti ricorrenti nel caso di specie per inammissibilità/manifesta infondatezza e per il regime dei ricorsi avverso il patteggiamento.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano estranee le doglianze che investono il merito dell'accertamento di responsabilità.
- Quando il ricorso per cassazione contro il patteggiamento deduce un vizio di motivazione sulla responsabilità, il motivo è inammissibile perché non rientra nel perimetro dei vizi deducibili.
- La valutazione di inammissibilità può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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