Cassazione Civile, Ordinanza n. 39854/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento dell'acquisto per usucapione di uno stacco di terreno, già riconosciuto in primo grado e confermato dalla Corte d'appello. La ricorrente ha proposto un solo motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Sosteneva che la sentenza impugnata avesse errato nel non trarre le conseguenze della mancata prova, da parte dell'attrice originaria, di aver evocato in giudizio tutti i proprietari del bene e dell'asserita mancata produzione di documentazione catastale e ipotecaria idonea a dimostrare il valido titolo di proprietà in capo ai convenuti e l'assenza di creditori ipotecari, i quali sarebbero stati litisconsorti necessari. I controricorrenti hanno resistito con memoria, sostenendo l'infondatezza della censura. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo astratto e congetturale, senza indicare concretamente i soggetti asseritamente pretermessi né dimostrare un interesse attuale alla censura; ha inoltre ribadito che l'eccezione di difetto di contraddittorio per litisconsorzio necessario è proponibile in Cassazione solo se risultano dagli atti i presupposti del litisconsorzio e se la parte indica nominativamente i soggetti da integrare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il difetto di specificità della censura sulla non integrità del contraddittorio: la ricorrente si era limitata a deduzioni generiche, non aveva indicato i soggetti asseritamente non citati e, secondo la sentenza impugnata, l'unica convenuta costituita non aveva eccepito alcuna carenza del contraddittorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in Cassazione solo se l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e se chi eccepisce indichi nominativamente i soggetti da chiamare e i presupposti di fatto e di diritto dell'integrazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La ricorrente lo invocava per contestare la distribuzione dell'onere della prova in ordine alla titolarità del bene e all'integrità del contraddittorio; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a fondare un sindacato utile in cassazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Lo scrutinio sulla conformità del motivo a un orientamento consolidato comporta, quando ricorrono i presupposti, una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 334, comma 2, c.p.c.
La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. può rilevare ai fini del ricorso incidentale tardivo.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato nel ragionamento sulla funzione di filtro dell'inammissibilità e sul raccordo con altri istituti processuali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la deduzione di un difetto di contraddittorio per litisconsorzio necessario è ammissibile solo se la parte indichi in modo specifico e nominativo i soggetti pretermessi e i presupposti fattuali e giuridici che renderebbero necessaria la loro partecipazione.
- Una censura formulata in termini meramente astratti, congetturali o assertivi non consente alla Corte di verificare la decisività dell'errore denunciato e può essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di interesse concreto.
- L'eccezione di litisconsorzio necessario può essere proposta per la prima volta in Cassazione, ma solo quando il relativo fondamento emerga dagli atti del giudizio di merito e sia adeguatamente allegato dalla parte che la solleva.
- L'invocazione dell'art. 2697 c.c. richiede una reale contestazione della ripartizione dell'onere probatorio; non è sufficiente dedurre genericamente la mancata prova di fatti la cui rilevanza non sia concretamente dimostrata ai fini della decisione impugnata.
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