Sentenza del 11/01/2021 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
motivazione cartella di pagamento - inammissibilità integrazione in sede processuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accolto il rilievo sulla carenza motivazionale e ha ritenuto la cartella illegittima per mancata motivazione congrua e intellegibile. Poiché la motivazione non può essere integrata in sede processuale, la pretesa è stata annullata (accoglimento del ricorso/annullamento della cartella).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella di pagamento, non preceduta da un avviso di accertamento, non era adeguatamente motivata: riportava soltanto la dicitura generica "quota consortile anno 2014" e "integrazione benef. Irriguo 2014 agro Sciacca", formulazioni contraddittorie e insufficienti a individuare i fatti e i diritti a sostegno della pretesa tributaria. Per tale ragione la motivazione è risultata non congrua, non sufficiente e non intellegibile. Inoltre la motivazione della cartella non può essere integrata in giudizio a causa della natura impugnatoria del processo tributario.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
La norma impone agli atti dell'amministrazione tributaria una motivazione sufficiente e intellegibile; nel caso di cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento, la motivazione deve contenere gli elementi necessari per individuare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. Tale motivazione non può essere integrata in giudizio trattandosi di atto che viene impugnato nella sua funzione decisoria
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento deve contenere una motivazione chiara, congrua e intellegibile che indichi fatti, basi giuridiche e modalità di calcolo della pretesa; semplici etichette o diciture generiche non sono sufficienti
- La carenza motivazionale rende la cartella impugnabile con concrete probabilità di accoglimento: il giudice può annullarla poiché la motivazione non può essere integrata in sede processuale
- Il contribuente che riceve una cartella con motivazione generica dovrebbe proporre ricorso tempestivo, evidenziando l'insufficienza motivazionale e richiedendo l'annullamento
- L'Amministrazione/ente impositore deve fornire adeguata documentazione e motivazione già nell'atto amministrativo: eventuali chiarimenti o integrazioni non sostituiscono la necessità di un atto iniziale motivato
- La motivazione è parte essenziale del diritto di difesa: la sua mancanza impedisce al contribuente di comprendere e contestare nel merito la pretesa tributaria
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