Ordinanza n. 5727/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego n. D/6288/2025 emesso il 09.10.2025 e notificato in data 14.10.2025, con cui l’Ambasciata Italiana a New Delhi, India ha disposto il rigetto della domanda di visto per lavoro subordinato, presentata in data 15.09.2025 relativo al nulla osta Prot. n. P-RE/L/Q/2025/100617; e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi
Esito
La controversia
È stato impugnato, con domanda cautelare, il diniego del visto per lavoro subordinato richiesto in relazione a un nulla osta al lavoro. Il Collegio ha ritenuto indispensabile acquisire dall'amministrazione degli affari esteri una dettagliata relazione sui fatti di causa, assegnando sessanta giorni per l'incombente istruttorio. Inoltre, ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di legittimazione e interesse del potenziale datore di lavoro a impugnare il diniego del visto. Secondo l'orientamento richiamato nell'ordinanza, la lesività diretta del diniego riguarda il richiedente straniero, poiché il visto consente a quest'ultimo l'ingresso nel territorio nazionale; il titolare dell'autorizzazione ad assumere lo straniero avrebbe invece un interesse meramente di fatto e non potrebbe agire in sostituzione processuale del richiedente ai sensi dell'art. 81 c.p.c. Il Collegio ha assegnato alle parti un termine per eventuali memorie e osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né deciso la domanda cautelare o la legittimità del diniego. Ha disposto un incombente istruttorio, consistente nell'acquisizione di una dettagliata relazione dall'amministrazione degli affari esteri sui fatti di causa, con termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione dell'ordinanza, se anteriore. Ha inoltre sottoposto al contraddittorio la questione della possibile carenza di legittimazione e interesse del potenziale datore di lavoro, richiamando l'orientamento secondo cui il datore non è legittimato a impugnare il diniego del visto richiesto dallo straniero. Il prosieguo è stato fissato alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Le spese non sono state regolate.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
Il Collegio richiama la disposizione per escludere, nella fattispecie, la possibilità per il datore di lavoro di agire in sostituzione processuale del richiedente straniero per impugnare il diniego del visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il diniego di un visto d'ingresso richiesto da uno straniero, la lesività diretta del provvedimento grava sul richiedente, in quanto destinatario dell'autorizzazione necessaria per entrare nel territorio nazionale; il potenziale datore di lavoro, pur titolare dell'autorizzazione ad assumere, non è per ciò solo legittimato a impugnare il diniego e vanta, rispetto al rilascio del visto, un interesse meramente di fatto.
- Il potenziale datore di lavoro non può impugnare il diniego del visto d'ingresso richiesto dallo straniero mediante sostituzione processuale, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 81 c.p.c.
- Quando la decisione dipende dalla ricostruzione dei fatti di causa, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una dettagliata relazione dall'amministrazione competente, assegnando un termine per l'adempimento e rinviando la trattazione.
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