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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25895 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi all'anno 2004, con recupero di maggiori IVA, IRES e IRAP e applicazione di sanzioni. L'Agenzia delle Entrate contestava alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una presunta frode carosello, sostenendo che i documenti provenissero da società cartiere. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sufficiente la prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni commerciali e della regolarità della documentazione contabile. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che l'effettiva esistenza delle operazioni non dimostrasse, da sola, il diritto alla detrazione dell'IVA, dovendosi accertare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, perché non riferibile all'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Commissione regionale avesse applicato un criterio giuridico errato: in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente provare che le operazioni siano realmente avvenute, ma occorre verificare se il cedente fosse una società cartiera e se il cessionario fosse consapevole, o avrebbe dovuto essere consapevole con l'ordinaria diligenza, della frode. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    La Corte ha ritenuto non pertinente, rispetto all'effettiva motivazione della sentenza d'appello, la censura relativa alla necessità di una autonoma valutazione degli elementi richiamati nell'avviso di accertamento.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere riconosciuto sulla sola base dell'esistenza materiale delle operazioni e della regolarità formale delle fatture quando siano contestate operazioni soggettivamente inesistenti e una frode carosello.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    La rettifica dell'IVA deve essere valutata considerando anche la possibile partecipazione consapevole, o colposamente inconsapevole, del cessionario alla frode, non soltanto l'effettività oggettiva delle operazioni.

  • Principi della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di frodi carosello e detrazione IVA

    L'amministrazione deve provare l'esistenza della frode e gli elementi dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta. Tale consapevolezza può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'adozione di adeguate verifiche.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova che la merce o il servizio sia stato effettivamente ricevuto non è sufficiente a conservare il diritto alla detrazione IVA.
  • Occorre distinguere tra inesistenza oggettiva dell'operazione, quando l'operazione non è mai avvenuta, e inesistenza soggettiva, quando l'operazione è avvenuta ma il soggetto indicato in fattura non è il reale cedente o prestatore.
  • In caso di frode carosello, l'amministrazione deve dimostrare sia la frode a monte sia elementi oggettivi idonei a provare la conoscenza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario.
  • La presenza di fatture formalmente regolari, pagamenti tracciabili e documentazione contabile non esclude automaticamente la frode né dimostra da sola la buona fede del contribuente.
  • La mancanza, in capo al fornitore fatturante, di personale, mezzi o struttura adeguati a eseguire la prestazione può costituire un importante indizio della sua natura di società cartiera e della conoscibilità della frode da parte del cliente.
  • Quando l'amministrazione fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti sulla partecipazione o consapevolezza del contribuente, quest'ultimo deve offrire elementi contrari concreti per dimostrare la propria estraneità e buona fede.

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