Sentenza del 28/01/2016 n. 573 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Istanza di disapplicazione società di comodo - Rigetto per inammissibilità - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il rigetto dell'interpello volto a ottenere la disapplicazione delle norme sulle società non operative di cui all'art. 30 della legge n. 724/1994. In particolare, sosteneva sia che il provvedimento di rigetto fosse autonomamente impugnabile, sia che l'Amministrazione non potesse dichiarare l'istanza inammissibile per carenze documentali senza prima formulare richieste istruttorie per integrare la documentazione.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l'autonoma impugnabilità del rigetto dell'interpello. Ha inoltre ritenuto illegittima la dichiarazione di inammissibilità fondata su carenze documentali, poiché l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.m. n. 259/1998, deve rivolgere al contribuente richieste istruttorie finalizzate a colmare tali carenze. La decisione si fonda anche su ragioni di economia procedimentale e processuale: definire subito la questione evita che il medesimo contenzioso venga successivamente riproposto nella fase di accertamento.
Norme richiamate
Art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Istanza di disapplicazione delle norme sulle società di comodo
La disposizione consente al contribuente di chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative quando ricorrono oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o dei redditi minimi previsti.
Art. 1, decreto ministeriale n. 259/1998
In presenza di carenze documentali nell'istanza di disapplicazione, l'Amministrazione deve attivare l'istruttoria mediante richieste di integrazione, invece di dichiarare immediatamente l'istanza inammissibile.
Massime di principio
- Il rigetto di un interpello disapplicativo relativo alla disciplina delle società di comodo può essere impugnato autonomamente, senza attendere l'eventuale successivo avviso di accertamento.
- L'Amministrazione deve definire tempestivamente la questione sostanziale sottoposta dal contribuente, evitando di rinviare il contenzioso alla fase dell'accertamento quando ciò comporterebbe una duplicazione delle controversie.
- Le carenze documentali dell'istanza non comportano automaticamente l'inammissibilità: prima di rigettare la domanda, l'Amministrazione deve consentire l'integrazione della documentazione necessaria.
- Il contribuente che presenta un'istanza di disapplicazione deve comunque fornire una rappresentazione completa delle circostanze oggettive impeditive e della relativa documentazione, così da agevolare l'istruttoria.
- In situazioni analoghe, è opportuno impugnare tempestivamente il provvedimento di rigetto e contestare sia l'eventuale negazione dell'impugnabilità autonoma sia l'omessa richiesta di integrazione documentale.
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