Cassazione Civile, Ordinanza n. 17984/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa al Tribunale di Fermo, in persona di diverso magistrato, per un nuovo giudizio, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ipotesi non ricorrenti.
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
In una procedura esecutiva promossa per un debito di una società, la proprietaria di alcuni immobili gravati da ipoteca in favore del credito fondiario ha proposto opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale, deducendo la nullità del titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo fondiario. Il Tribunale ha accolto l'opposizione. In appello la società che si dichiarava cessionaria del credito a seguito di operazioni di cartolarizzazione ha contestato la decisione, ma la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione rilevando la mancata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi avverso la sentenza di appello; tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto assorbente e preliminare un vizio processuale: nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario non era stato evocato in causa il debitore principale, che è litisconsorte necessario. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio la nullità del giudizio e della sentenza, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
Norme richiamate
art. 602 c.p.c.
Nell'espropriazione promossa contro il terzo proprietario, il debitore è parte necessaria del giudizio; la sua mancata evocazione determina nullità rilevabile d'ufficio.
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo deve essere instaurata anche nei confronti del debitore necessario, per l'efficacia diretta dell'accertamento sulla legittimità dell'azione esecutiva.
art. 383, terzo comma, c.p.c.
A seguito della cassazione per nullità processuale, la causa va rimessa al giudice di primo grado per il nuovo esame.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'impugnazione non è rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile.
d.lgs. n. 149 del 10/10/2022
Le modifiche introdotte non hanno inciso sulla formulazione dell'art. 383, terzo comma, c.p.c., richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario assoggettato a espropriazione, il debitore principale è litisconsorte necessario; la sua mancata partecipazione determina la nullità dell'intero giudizio e della sentenza resa.
- La nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario può e deve essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Quando la Corte di cassazione accerta una nullità processuale che incide sul contraddittorio originario, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado affinché il processo sia rinnovato regolarmente.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di accoglimento del ricorso, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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