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Ordinanza

Ordinanza n. 3958/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio collegiale negativo e dei giudizi individuali negativi espressi dalla commissione per l'abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.), ad esito del quinto quadrimestre della tornata avviata nel 2023, relativamente alla seconda fascia, del settore concorsuale (s.c.) 06/F2 - Malattie dell'apparato visivo, pubblicati sul sito web istituzionale dell'a.s.n. in data 13 novembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ove lesivo per il ricorrente; e per ottenere la condanna dell'Amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente l'abilitazione scientifica nazionale allo svolgimento delle funzioni di professore di II fascia per il s.c. 06/F2 ovvero, in subordine, per la condanna dell'Amministrazione resistente a far rivalutare il ricorrente ad opera di una commissione in diversa composizione.

Giustizia amministrativa202515860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale negativo e giudizi individuali negativi della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale, relativi alla seconda fascia del settore concorsuale 06/F2 – Malattie dell'apparato visivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i giudizi negativi espressi dalla Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale all'esito del quinto quadrimestre della tornata avviata nel 2023, chiedendone l'annullamento previa sospensione e domandando, in via principale, l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale e, in subordine, la rivalutazione da parte di una commissione in diversa composizione. In sede cautelare ha rappresentato il pericolo derivante dalla prossima scadenza, il 14 febbraio 2027, del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), sostenendo l'urgenza della definizione del giudizio ai fini della possibile chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010. Ha inoltre dedotto, tra gli altri profili, l'intrinseca contraddittorietà del giudizio individuale espresso da uno dei commissari.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare in ogni sua forma. Ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile e di ragioni sufficienti per fissare anticipatamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. In particolare, ha ritenuto che l'urgenza prospettata non trovasse riscontro nella disciplina vigente dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, come modificato dal d.l. n. 36 del 2022 e vigente dal 7 giugno 2025, che consente la valutazione dell'interessato, su istanza, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno degli anni successivi di titolarità del contratto. Non sono state ravvisate ragioni per derogare al principio tempus regit actum in materia di trasformazione del rapporto da ricercatore a professore associato. Il Collegio ha inoltre escluso che i motivi di ricorso evidenziassero, con l'immediatezza propria della fase cautelare, profili di evidente illegittimità dei giudizi impugnati, ritenendo necessario l'approfondimento nella fase di merito, anche quanto alla dedotta contraddittorietà del giudizio individuale. La richiesta di trattazione anticipata è stata negata anche in applicazione del criterio cronologico, considerata la pendenza di numerosi ricorsi analoghi e l'assenza di circostanze eccezionali idonee a giustificare una deroga. Il TAR ha altresì rilevato che le medesime ragioni avevano già fondato il mancato accoglimento dell'istanza di prelievo, la cui proposizione è stata considerata sostanzialmente elusiva di tale precedente decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere la misura cautelare e per anticipare la trattazione ai sensi del comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente la fissazione dell'udienza di merito in via anticipata; il TAR ha ritenuto insussistenti ragioni di urgenza e danno grave e irreparabile tali da giustificare la deroga al criterio cronologico.

  • art. 24, comma 5, legge n. 240 del 2010

    Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e)

    Il testo previgente richiamato dal ricorrente non è stato ritenuto idoneo a fondare l'urgenza prospettata.

  • art. 24, comma 5, legge n. 240 del 2010, come modificato dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36

    a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia

    La disciplina vigente consente la valutazione dell'interessato a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno degli anni successivi; il TAR non ha ravvisato ragioni per derogarvi applicando il principio tempus regit actum.

  • art. 16 legge n. 240 del 2010

    Individua l'abilitazione scientifica nazionale richiamata dall'art. 24, comma 5.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prossimità della scadenza del contratto di ricercatore a tempo determinato non dimostra, di per sé, la sussistenza di un danno grave e irreparabile quando la disciplina vigente consente la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno degli anni successivi.
  • In materia di passaggio dal ruolo di ricercatore a tempo determinato al ruolo di professore associato, in assenza di una specifica disciplina derogatoria trova applicazione il principio tempus regit actum rispetto alla normativa vigente al momento della valutazione.
  • La fissazione anticipata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. richiede ragioni concrete di urgenza e di danno grave e irreparabile; la presenza di numerosi giudizi analoghi impone il rispetto del criterio cronologico, salvo situazioni eccezionali adeguatamente differenziate.
  • Nella fase cautelare, la deduzione di vizi dei giudizi di una commissione, quale l'intrinseca contraddittorietà di un giudizio individuale, non giustifica la sospensione quando non emerga con immediatezza un'evidente illegittimità e sia necessario un approfondimento proprio della fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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