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Sentenza

Sentenza n. 845/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4444/2023 del 21/12/2023, del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici 2018/19-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva condannato l'amministrazione all'erogazione del beneficio annuo di euro 500,00 tramite Carta Docente, per complessivi euro 2.500,00. Deduceva che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza alcun pagamento, neppure parziale, il Ministero fosse rimasto inadempiente. Chiedeva inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare il credito né fornire indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento era inutilmente decorso. La documentazione e le dichiarazioni del ricorrente comprovavano l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero non aveva contestato né l'an né il quantum del credito. È stata quindi dichiarata l'inottemperanza ed è stato ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerate le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l'esiguità del debito, la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, imporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alle condizioni del debitore pubblico e al rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento dei pagamenti dovuti dalle amministrazioni in forza di provvedimenti giudiziali; decorso inutilmente tale termine, può essere accertata l'inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale erogato tramite la Carta Docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non fornisce prova di pagamenti, neppure parziali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato con la sentenza.
  • In caso di ulteriore inerzia dopo il termine assegnato in sede di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo competente e il termine entro cui dovrà provvedere, anche con facoltà di delega.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, valutate concretamente le difficoltà dell'adempimento pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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