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Ordinanza

Ordinanza n. 3808/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) Dell’art.3, lettera A del Bando di Concorso interno per l’immissione nei ruoli dei volontari in sevizio permanente delle Forze armate, per il 2026, indetto dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con decreto in data 14.04.2026 Prot. n M_D AB05933 REG2026 0179442, il quale prevede tra i requisiti generali di partecipazione, quello di “non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”. b) Di ogni altro atto presupposto o conseguente, allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202606311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: clausola del bando di concorso che richiede, quale requisito generale di partecipazione, di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'art. 3, lettera A, del bando per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate per l'anno 2026, nella parte in cui prevede l'esclusione dei candidati che siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Il ricorso sostiene, in sostanza, l'illegittimità dell'automatica rilevanza escludente della pendenza del procedimento penale nei confronti di un militare in ferma prefissata già appartenente all'ordinamento militare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente al concorso. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il concorso interno per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente di militari già in ferma prefissata deve essere distinto dal primo reclutamento di personale proveniente dalla vita civile cui si riferisce l'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare. I militari in ferma prefissata, pur non essendo ancora titolari di un rapporto di impiego stabile e definitivo, sono già entrati a far parte dell'ordinamento militare. Ne consegue che, nei loro confronti, la pendenza di un procedimento penale non può determinare automaticamente l'esclusione o la decadenza: l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, motivata e individualizzata, considerando la gravità dell'imputazione, la pena eventualmente irrogata e i comportamenti successivi del militare. Il TAR ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l'esclusione avrebbe arrecato al candidato un pregiudizio grave e irreparabile. L'ammissione è stata disposta con riserva, restando salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 635 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi

    La disposizione è riferita, secondo il TAR, al primo reclutamento di personale proveniente dalla vita civile e determina l'automatica operatività delle cause escludenti in quel diverso contesto; non giustifica invece l'automatica esclusione dei militari in ferma prefissata già appartenenti all'ordinamento militare.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare, accolta in presenza di sufficiente fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel concorso interno per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, la pendenza di un procedimento penale a carico di un militare in ferma prefissata già appartenente all'ordinamento militare non può determinare automaticamente l'esclusione o la decadenza del candidato.
  • Per i militari in ferma prefissata già inseriti nell'ordinamento militare, l'Amministrazione deve valutare concretamente la rilevanza del procedimento penale e motivare la decisione considerando almeno la gravità dell'imputazione, la pena eventualmente irrogata e i comportamenti successivi del militare.
  • L'automatismo delle cause escludenti previste per il primo reclutamento di personale proveniente dalla vita civile non è estensibile, senza una specifica valutazione individualizzata, ai concorsi interni destinati a militari già appartenenti all'ordinamento militare.
  • In sede cautelare, l'esclusione da un concorso per l'immissione in ruolo può integrare un pregiudizio grave e irreparabile quando impedisca al candidato di partecipare alla procedura; in presenza di sufficiente fumus boni iuris, può essere disposta l'ammissione con riserva, salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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