Sentenza del 16/01/2015 n. 677 - Corte di Cassazione
Imposte sul reddito delle persone fisiche - Soggetti non residenti - Residenza fiscale - Requisiti - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava gli avvisi con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato sinteticamente il reddito per omessa dichiarazione, facendo riferimento al possesso di due autovetture. Sosteneva di essere fiscalmente residente in Svizzera, dove affermava di avere la propria abitazione permanente, e invocava la Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni. In Cassazione deduceva, tra l'altro, l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulla perdita di possesso di una delle autovetture, la violazione dei criteri convenzionali sulla residenza, vizi di motivazione e violazione di un precedente giudicato relativo all'anno 1996.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto esclusivamente il primo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato la specifica contestazione relativa alla perdita di possesso, nel 1995, di una delle autovetture utilizzate come base dell'accertamento sintetico. Gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili. La Corte ha confermato che, ai fini della normativa interna, l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente è requisito autonomo e sufficiente per determinare la residenza fiscale in Italia, senza necessità di provare anche il domicilio o la dimora abituale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 2 e 3 (TUIR)
Ai fini delle imposte dirette, si considerano residenti le persone che sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.
L'iscrizione anagrafica, prevista alternativamente rispetto al domicilio e alla residenza di fatto, è sufficiente da sola a determinare la residenza fiscale italiana.
Art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 943 del 1978
In caso di doppia residenza convenzionale, i criteri di collegamento devono essere applicati secondo l'ordine previsto dalla Convenzione, incluso il centro degli interessi vitali. Tuttavia, nel caso concreto la questione convenzionale era secondaria, poiché la residenza anagrafica italiana costituiva autonomamente una ratio sufficiente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indicativi della capacità contributiva, come il possesso di autovetture, purché l'Amministrazione consideri correttamente la situazione concreta e le eventuali variazioni nel possesso dei beni.
Art. 372 c.p.c.
In Cassazione non è ammessa la produzione di documenti attinenti al merito della controversia, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, omessa pronuncia e vizi della motivazione. La Corte ha riconosciuto l'omessa pronuncia sulla perdita di possesso dell'autovettura.
Art. 115 c.p.c.
Impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove ritualmente acquisite e i fatti effettivamente allegati e provati; il motivo è stato però ritenuto inconducente perché la decisione restava fondata autonomamente sull'iscrizione anagrafica.
Massime di principio
- Per la normativa fiscale italiana applicabile al caso, l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente può essere sufficiente, da sola, a configurare la residenza fiscale in Italia; non è necessario dimostrare anche domicilio o dimora abituale.
- Il possesso di un permesso di soggiorno o di un'abitazione all'estero non esclude automaticamente la residenza fiscale italiana, soprattutto se permane l'iscrizione anagrafica o il centro degli interessi personali ed economici in Italia.
- Le regole delle convenzioni contro le doppie imposizioni assumono rilievo principalmente quando la persona risulta residente, secondo le legislazioni interne, in entrambi gli Stati; in tal caso i criteri convenzionali vanno applicati nell'ordine previsto dalla convenzione.
- La residenza fiscale deve essere valutata, di regola, per ciascun anno d'imposta: una decisione relativa a un'annualità diversa non determina necessariamente un giudicato vincolante per gli anni successivi o precedenti.
- In un accertamento sintetico, la perdita di possesso del bene utilizzato come indice di capacità contributiva deve essere esaminata espressamente, perché può incidere sulla legittimità o sull'entità dell'accertamento.
- La cassazione della sentenza per omessa pronuncia non implica necessariamente che il contribuente abbia vinto definitivamente sul merito: normalmente comporta il rinvio al giudice competente per l'esame della questione non trattata.
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