Cassazione Penale, Ordinanza n. 17990/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi 3 e giorni 20 di arresto ritenendolo responsabile del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge in ordine alla prova della precedente violazione amministrativa, sostenendo che non sarebbe stata dimostrata la definitività dell'accertamento presupposto per l'aggravamento. La Corte ha inoltre esaminato una censura, proposta per la prima volta in cassazione, relativa alla violazione dell'art. 10 della legge n. 121/1981, ritenuta infondata perché le informazioni acquisite provenivano da attività identificabile e circostanziata della polizia giudiziaria, non da fonti anonime.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prova della precedente violazione, osservando che nei reati di guida senza patente la recidiva nel biennio richiede l'accertamento del pregresso illecito amministrativo e che tale accertamento può essere provato anche con elementi diversi da un'attestazione documentale formale, purché vi sia un minimo di prova e il ricorrente non alleghi elementi contrari. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 10 della legge n. 121/1981, la Corte ha rilevato che le risultanze inserite nell'archivio SDI provenivano da attività svolta dai carabinieri in tempi e luoghi certi, quindi non erano fonti anonime. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice richiamata come base del capo di imputazione relativo alla guida senza patente; la Corte non ne rilegge il contenuto, ma conferma la condanna per la fattispecie contestata.
La norma è interpretata nel senso che nel processo penale possono entrare solo informazioni certe e provenienti da personale identificato, non da fonti anonime; nel caso concreto i dati SDI non erano anonimi perché riferiti ad attività di polizia giudiziaria circostanziata.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, ai fini della recidiva nel biennio non è necessaria la produzione di una specifica attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito amministrativo: è sufficiente un minimo di prova, come il verbale di contestazione, la prova dell'invio per l'iscrizione a ruolo o la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria, soprattutto se il ricorrente non indica elementi contrari.
- La censura sulla prova della precedente violazione è manifestamente infondata quando la motivazione di merito valorizza dichiarazioni dibattimentali della polizia giudiziaria e l'assenza di oblazione o di ricorso da parte dell'imputato avverso il pregresso accertamento.
- L'art. 10 della legge n. 121/1981 non osta all'utilizzazione di dati inseriti in archivi di polizia quando tali dati derivino da attività svolta da organi identificabili in luoghi e tempi determinati; il divieto riguarda le fonti anonime, non le risultanze circostanziate di attività di polizia giudiziaria.
- Nel giudizio di legittimità, una questione nuova non può essere utilmente proposta se non risulta comunque decisiva e, nel caso esaminato, la dedotta nullità o inutilizzabilità non era neppure sorretta da allegazioni circa falsità o errore del dato acquisito.
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