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Sentenza

Sentenza del 19/09/2016 n. 992 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

PROCESSOTRIBUTARIO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - PRINCIPIO DELLA RAGIONE PIU' LIQUIDA -SUSSISTE. - ACCERTAMENTO- TERMINI - RADDOPPIO IN PRESENZA DI REATO TRIBUTARIO - IUS SUPERVENIENS -RILEVABILITA' D'UFFICIO - SUSSISTE. In adesione al principio dellaragione più liquida il giudice può risolvere la vertenza prescindendo dallapriorità logica delle questioni proposte dall'appellante principale e da quelloincidentale, sulla base del sopravvenuto intervento della legge 208/2015 che, nella parte qui di interesserisulta applicabile per quanto concerne l'epoca dei fatti oggetto di scrutinio,ha abolito il raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di violazioniche comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari di cui alD.Lgs.n.74/2000. Il novum legislativosoprarichiamato, rilevabile d'ufficio ed assorbente delle altre questionisollevate, comporta che l'accertamento di cui si discute risulta affetto dainvalidità sopravvenuta per decadenza del termine, risultando non controversotra le parti che l'annualità 2007 era stata oggetto di rettifica medianteavviso di accertamento notificato decorso il termine previsto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che l'accertamento fosse affetto da invalidità sopravvenuta per decadenza, poiché l'avviso relativo all'annualità 2007 era stato notificato oltre il termine applicabile dopo l'abolizione del raddoppio. Le ulteriori questioni sollevate dalle parti sono state assorbite e l'accertamento è risultato quindi illegittimo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità dell'avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2007 oltre il termine ordinario, sulla base del precedente raddoppio dei termini previsto in presenza di violazioni potenzialmente integranti reati tributari. Il giudice, applicando il principio della ragione più liquida, ha ritenuto assorbente la questione della sopravvenuta applicabilità della legge n. 208/2015, che ha abolito il raddoppio dei termini in tali ipotesi. La questione è stata rilevata d'ufficio come ius superveniens.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Ha abolito il raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74/2000.

    La normativa sopravvenuta è stata ritenuta applicabile alla fattispecie e ha impedito all'Amministrazione di avvalersi del termine raddoppiato, determinando la decadenza dall'accertamento notificato tardivamente.

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Reati tributari che comportano l'obbligo di denuncia.

    La mera riconducibilità della violazione a un possibile reato tributario non consente, alla luce della disciplina applicata, di mantenere il raddoppio dei termini dopo l'intervento della legge n. 208/2015.

  • Principio della ragione più liquida

    Il giudice può decidere la causa sulla questione più semplice e immediatamente decisiva, anche senza rispettare l'ordine logico o processuale delle altre questioni dedotte dalle parti.

Massime di principio

  • Quando una normativa sopravvenuta incide sui termini di accertamento e risulta applicabile al caso concreto, il giudice può rilevarla d'ufficio e decidere la controversia sulla sola questione della decadenza.
  • L'Amministrazione finanziaria non può prorogare o raddoppiare i termini ordinari di accertamento sulla sola base dell'ipotizzata esistenza di un reato tributario, se la disciplina applicabile ha eliminato tale facoltà.
  • Un avviso notificato oltre il termine di decadenza applicabile è illegittimo, anche se le altre contestazioni relative al merito dell'accertamento non vengono esaminate.
  • Il principio della ragione più liquida consente di evitare l'esame delle questioni più complesse quando una questione preliminare o sopravvenuta è già sufficiente a definire la controversia.

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