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Sentenza

Sentenza n. 5242/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione cautelare: - del provvedimento di annullamento in autotutela del Comune di Mugnano di Napoli prot. 14818 del 22 aprile 2026; - del provvedimento di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Comune di Mugnano di Napoli prot. n. 9561 del 10 marzo 2026; - dell’art. 2 del “Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”, approvato con Delibera del Consiglio del Comune di Mugnano di Napoli n. 38 del 3 agosto 2012 (Regolamento Impianti); di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202603972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela del titolo autorizzativo formatosi per silenzio-assenso e divieto di prosecuzione dei lavori per l'installazione di una stazione radio base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'annullamento in autotutela del titolo autorizzativo formatosi per silenzio-assenso ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003, relativo all'installazione di un impianto di telefonia mobile su un lastrico solare. Ha dedotto, anzitutto, l'insussistenza dei presupposti dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, lamentando l'omessa individuazione di un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente alla rimozione del titolo, nonché il difetto di istruttoria e motivazione per mancata comparazione con l'affidamento maturato e con l'interesse pubblico alla realizzazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica. Ha inoltre contestato la legittimità dell'art. 2 del regolamento comunale sugli impianti di telefonia mobile, sostenendo che la fascia di rispetto di 200 metri da siti sensibili costituisse una limitazione localizzativa generalizzata, vietata dall'art. 8, comma 6, della l. 36/2001 e dal d.lgs. 259/2003. Ha infine dedotto incompetenza e difetto di istruttoria, per avere il Comune ignorato il parere favorevole dell'ARPAC sul rispetto dei limiti elettromagnetici e richiamato la vicinanza a un bene privo di formale vincolo culturale statale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto infondato il motivo relativo alla motivazione dell'autotutela, rilevando che nella comunicazione di avvio del procedimento era stata contestata, senza essere efficacemente smentita, l'omessa indicazione nella domanda del rispetto della distanza regolamentare dal sito scolastico. Tale incompleta rappresentazione dei fatti riduceva l'onere motivazionale dell'amministrazione. Il bilanciamento tra interesse pubblico e interessi privati è stato ritenuto già effettuato a monte dall'art. 8, comma 6, della l. 36/2001 e dal regolamento comunale, che imponevano una fascia di rispetto per specifici siti sensibili; pertanto, l'amministrazione non era tenuta a svolgere un'ulteriore ponderazione in un provvedimento vincolato dalle prescrizioni regolamentari. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la previsione regolamentare, distinguendo tra criteri localizzativi, ammessi, e limitazioni generalizzate alla localizzazione, vietate. La distanza di 200 metri non operava, nel caso concreto, come divieto riferito ad aree indeterminate del territorio, ma come misura puntuale riferita alla presenza di una scuola superiore statale, sito sensibile meritevole di tutela rafforzata. La legittimità della misura dipende dalla verifica concreta che essa non comprometta la capillarità della rete e che sia comunque possibile una localizzazione alternativa idonea ad assicurare la copertura. La sentenza ha ritenuto assorbentemente infondate le censure esaminate. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti e previa audizione delle parti.

  • artt. 44 e 49 d.lgs. 259/2003

    Disciplinano il procedimento autorizzatorio per l'installazione dell'impianto e il titolo formatosi per silenzio-assenso nel caso esaminato.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'autotutela è stata ritenuta non illegittima, poiché la contestazione riguardava la violazione di una prescrizione distanziale già individuata e non contestata nella comunicazione di avvio.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio […]

    La disposizione consente ai Comuni di prevedere criteri localizzativi e distanze riferite a siti sensibili specificamente individuati, ma vieta limitazioni generalizzate idonee a compromettere la copertura della rete.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 259/2003

    Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell’obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto

    Gli enti locali devono favorire la realizzazione delle reti e non possono confinare l'installazione in particolari aree; sono ammesse misure per siti sensibili, purché sia garantita una soluzione localizzativa alternativa con il medesimo effetto.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003

    È richiamato quale fondamento del principio di necessaria capillarità della localizzazione degli impianti, funzionale alla copertura dell'intero territorio nazionale.

Massime di principio

  • I regolamenti comunali sugli impianti di comunicazione elettronica possono individuare criteri localizzativi e prevedere divieti riferiti a specifici siti sensibili, quali scuole, ospedali e case di cura, ma non possono introdurre limitazioni generalizzate riferite ad ampie porzioni indeterminate del territorio comunale.
  • Una fascia di rispetto da un sito sensibile è legittima se, valutata concretamente, è funzionale alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, non compromette la capillarità della rete e lascia possibile una localizzazione o soluzione alternativa idonea ad assicurare la copertura del territorio.
  • Quando il diniego o l'annullamento del titolo autorizzativo si fonda sulla violazione di una prescrizione regolamentare specifica, adottata in attuazione dell'art. 8, comma 6, della l. 36/2001, il bilanciamento tra interesse pubblico e interessi privati può ritenersi effettuato a monte dalla disciplina normativa e regolamentare, senza necessità di un'ulteriore ponderazione esplicita nel provvedimento applicativo.
  • L'omessa indicazione, nella domanda di autorizzazione, del rispetto di una prescrizione distanziale rilevante e la mancata contestazione dei rilievi formulati dall'amministrazione nella comunicazione di avvio possono incidere sull'onere motivazionale richiesto per l'adozione dell'autotutela.
  • La presenza di una scuola, quale luogo frequentato stabilmente da una popolazione esposta per prolungate fasce orarie, può integrare il presupposto per l'applicazione di una disciplina comunale specifica di tutela del sito sensibile, anche se il provvedimento non si fonda su un divieto generalizzato di installazione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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