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Sentenza

Sentenza n. 2656/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 497/2023, depositata in data 15.02.2023

Giustizia amministrativa202503555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 497/2023, recante condanna al pagamento di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Deduce la mancata esecuzione del titolo e chiede il pagamento della somma dovuta e degli interessi. Il TAR rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l'Amministrazione abbia effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di qualsiasi pagamento. Ordina al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento nomina sin d'ora commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per eseguire il pagamento e compiere gli atti necessari, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Decorso il termine dilatorio senza pagamento del debito risultante dal titolo giudiziale, può essere proposta l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione a una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'esistenza e dell'ammontare del credito risultante dal titolo, unitamente all'assenza di pagamenti, consente di accertare l'inottemperanza senza ulteriori verifiche sul rapporto sostanziale.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento, prevedendone i poteri e il termine di intervento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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