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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38317/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Savalle impugnava il decreto di confisca e la dichiarazione di pericolosità sociale, deducendo: 1) illegittima retroattività dell'art. 4, comma 1, lett. i-bis d.lgs. n. 159/2011 (introdotto dalla legge n. 161/2017) rispetto alla proposta di misura del 1.3.2017; 2) illegittima valorizzazione di fatti per i quali è intervenuta estinzione per prescrizione o pronunce favorevoli (assoluzione) per affermare che egli "viveva" con i proventi di attività delittuose ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011; 3) contestazione della perimetrazione temporale della pericolosità e della rilevanza delle vicende penali non definitive. La BNL impugnava il rigetto della domanda di ammissione al passivo dei propri crediti (mutui e finanziamenti), deducendo carenza di motivazione circa la prova della mancanza di buona fede e contestando l'applicabilità ratione temporis del requisito della "buona fede" (sosteneva che il credito era sorto nel 2007, prima della normativa attuale), nonché che la banca avesse agito con diligenza e senza consapevolezza della strumentalità del credito rispetto ai reati lucrogenetici.

La decisione

Il ricorso di Giovanni Savalle è stato dichiarato inammissibile/rigettato: la Cassazione ha ritenuto legittima la qualificazione della pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011, ricomprendendo anche reati lucrogenetici presi in considerazione pur se definiti con estinzione per prescrizione, purché il giudice della prevenzione fondi la decisione su motivazione rigorosa; non è consentito assumere fatti oggetto di sentenza definitiva di assoluzione. Il ricorso della BNL è stato invece parzialmente accolto: la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente ai crediti privilegiati (ipotecari) e ha annullato il decreto impugnato con rinvio affinché il giudice del merito rivaluti, con motivazione adeguata, gli elementi relativi alla buona fede della banca e agli indicatori di consapevolezza della pericolosità del debitore; per i crediti chirografari il rigetto resta confermato. In sintesi: Savalle perde; BNL ottiene accoglimento parziale (annullamento con rinvio sul punto della buona fede e sui crediti privilegiati).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b); art. 4, comma 1, lett. i-bis; art. 16; art. 23; art. 52

    art. 1 lett. b) (pericolosità generica) comprende chi "vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"; art. 4 i-bis ha ampliato il catalogo dei reati rilevanti per la pericolosità specifica (es. truffa ex art. 640-bis), ma la Corte ha sottolineato che, anche in assenza di quella specifica lettera al tempo della proposta, i reati lucrogenetici possono essere valutati ai fini della pericolosità generica; art. 52 impone il requisito della buona fede del terzo creditore per l'ammissione dei diritti di garanzia e dei crediti al passivo e fornisce criteri (non esaustivi) per la valutazione della buona fede.

  • legge n. 161 del 2017

    modifica art. 4 d.lgs. n. 159/2011 (introduzione lett. i-bis) e modifica art. 52

    ha introdotto la lett. i-bis e ha chiarito/rafforzato il regime di tutela dei terzi creditori con l'enfasi sul requisito della buona fede; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della buona fede anche ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore per ragioni di tutela sistematica e interpretazione consolidata.

  • legge n. 575 del 1965

    art. 2 (normativa antimafia previgente)

    la banca aveva invocato la normativa previgente; la Corte ricorda che, pur vigendo allora la legge n. 575/1965, la giurisprudenza ha da tempo richiesto il requisito della buona fede come condizione di tutela del terzo, per evitare elusioni tramite titoli di comodo.

  • codice penale / codice di procedura penale

    art. 530 c.p.p. (assoluzione), art. 606 cod. proc. pen. (limiti impugnazione motivo di motivazione), art. 125 cod. proc. pen.

    la sentenza ricorda che il giudice della prevenzione opera in autonomia rispetto al giudice penale ma non può valorizzare fatti coperti da sentenza definitiva di assoluzione; i limiti dell'impugnazione in cassazione in materia di misure di prevenzione sono stretti (solo vizi di legge).

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il giudice può valutare fatti emersi in procedimenti penali non definitivi (anche prescrizione o estinzione), purché l'accertamento sia supportato da motivazione rigorosa; tuttavia non possono essere assunti fatti oggetto di sentenza definitiva di assoluzione.
  • La pericolosità "generica" ex art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 ricomprende i reati lucrogenetici e la prova si fonda su elementi di fatto e sul tenore di vita; il giudice della prevenzione ha autonomia valutativa, ma gravato da un onere motivazionale più stringente quando il procedimento penale si è concluso favorevolmente al proposto.
  • Il requisito della buona fede del terzo creditore (art. 52 d.lgs. 159/2011) si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla modifica normativa e spetta al terzo l'onere di dimostrarla; la buona fede si valuta secondo parametri di ordinaria diligenza tenendo conto dell'attività svolta dal creditore, dei rapporti tra le parti e della documentazione istruttoria.
  • Per le banche: la mera esistenza di passività o la difficoltà finanziaria del mutuatario non esclude automaticamente la buona fede; occorre invece verificare se la banca abbia omesso accertamenti che, con diligenza ordinaria, avrebbero reso riconoscibile la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita.
  • Se il giudice di merito dichiara la strumentalità del credito, la successiva esclusione della buona fede del terzo richiede motivazione analitica: in assenza di adeguata valutazione la decisione è annullabile e rimandabile per un nuovo esame.

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