Cassazione Penale, Sentenza n. 4549/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: (1) travisamento del fatto ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo che i dati contabili dimostrerebbero che nel 2014 non avrebbe percepito acconti su utili inesistenti e che, anzi, avrebbe restituito gran parte degli importi prelevati in anni precedenti; (2) insufficienza della condotta a creare pericolo per i creditori e mancanza di prevedibilità dello stato di insolvenza al momento degli anticipi, poiché gli anticipi sarebbero stati percepiti in un momento in cui non era prevedibile il fallimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che i giudici del merito abbiano correttamente interpretato i dati contabili, evidenziando che il ricorrente ha prelevato somme a titolo di acconto su utili mai realizzati per alcune decine di migliaia di euro; nonostante alcune parziali restituzioni e compensazioni (con crediti per pagamenti effettuati dal Costa e con emolumenti non deliberati), il conto risultava in saldo negativo al momento del fallimento e il Costa aveva trattenuto acconti per utili mai conseguiti per oltre 13.000 euro. La Corte ha ritenuto pertanto integrata la sottrazione di liquidità alla società nella consapevolezza della pericolosità della condotta e ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento come disposto in sentenza.
Massime di principio
- La distribuzione di somme a titolo di acconti su utili non corrispondenti a utili effettivamente prodotti può integrare reato di bancarotta se sottrae liquidità alla società e risulta negativa la posizione patrimoniale al momento del fallimento.
- Le parziali restituzioni o le compensazioni non sono necessariamente esimenti: conta il saldo finale del conto e se il comportamento ha comunque ridotto la massa attiva disponibile per i creditori.
- Per contestare efficacemente in appello la valutazione dei dati contabili occorre confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo dei giudici del merito e fornire elementi specifici che dimostrino l'errata interpretazione dei movimenti contabili.
- La prevedibilità dello stato di insolvenza è un elemento valutabile in concreto; chi percepisce distribuzioni deve poter dimostrare di aver ragionevolmente creduto nell'assenza di pericolo per i creditori per escludere la responsabilità.
- Nei rapporti societari è fondamentale la formalizzazione (deliberazioni sulle remunerazioni, documentazione delle compensazioni e degli adempimenti) per giustificare prelievi e difendersi da contestazioni penali successive.
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