Cassazione Penale, Sentenza n. 35868/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 147.360,00 (o per equivalente). Il difensore ha proposto quattro motivi: (1) violazione dei termini (art.324 c.7 in relazione ad art.309 c.10) per presunta decisione oltre i 10 giorni dalla trasmissione completa degli atti; (2) decisione senza acquisizione delle intercettazioni audio/transcrizioni a fondamento del fumus commissi delicti, con conseguente lesione del diritto di difesa; (3) carenza motivazionale rispetto a censure specifiche (assenze per ferie/smart working, contestazione del fumus e del periculum in mora, valutazione del patrimonio e uso di circostanze congetturali); (4) illegittimo rigetto della richiesta di riduzione/dissequestro parziale in relazione all'impignorabilità di somme di stipendio ex art.545 (cod. proc. civ.), ovvero mancata applicazione del limite di impignorabilità nella fase cautelare.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: il termine perentorio decorre dal momento in cui il Tribunale ritiene completa la documentazione (qui la comunicazione del 5 marzo 2024), l'omessa trasmissione dei files audio non determina nullità quando sia stata fornita documentazione sommaria e il Tribunale ha dato motivazione sufficiente sul fumus e sul periculum in mora (con riferimento a dichiarazioni di terzi, chat, custodia chiavi e accrediti in contanti). Ha, invece, ritenuto fondato il quarto motivo: le regole sull'impignorabilità delle somme di stipendio ex art.545 cod. proc. civ. si applicano anche al sequestro finalizzato alla confisca e devono essere verificate già nella fase cautelare; la mancata verifica da parte del Tribunale impone l'annullamento parziale dell'ordinanza e il rinvio al Tribunale di Rovigo per una nuova valutazione conforme ai principi di proporzionalità e ai limiti di impignorabilità. L'organo di merito dovrà valutare l'ammontare effettivamente impignorabile e, se necessario, dissequestrare la parte corrispondente o sostituire i beni vincolati.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma penale relativa al profitto del reato contestato (appropriazione e cessione di tabacchi sequestrati); il sequestro mira a garantire la confisca del profitto di tale reato
art. 321 cod. proc. pen.
Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la motivazione deve anche considerare il periculum in mora, salvo che per specifici beni la motivazione possa limitarsi all'appartenenza del bene al novero confiscabile
art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Rinvio alle disposizioni sul riesame: il termine per la decisione del tribunale del riesame è disciplinato in correlazione con l'art.309; il decorso del termine va valutato dalla completa acquisizione degli atti
art. 309, commi 9-10 cod. proc. pen.
Stabilisce termini e modalità per il riesame; la Corte ha precisato che il termine di dieci giorni decorre dalla ricezione degli atti ritenuti completi dal tribunale, non dalla sola richiesta di riesame
art. 325 cod. proc. pen.
Ammette il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale del riesame solo per violazione di legge; la Corte valuta se la motivazione ha i requisiti minimi di coerenza e completezza
art. 545 cod. proc. civ.
Limiti di impignorabilità delle somme di stipendio/pensione: la Corte ha interpretato che tali limiti si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca e devono essere verificati nella fase cautelare, non rinviati all'esecuzione
Massime di principio
- Il termine per la decisione del tribunale del riesame (10 giorni) decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa la documentazione, non dalla sola richiesta del riesame; la trasmissione frazionata può essere sanata dalla comunicazione del PM che indica la completezza degli atti
- L'omessa trasmissione integrale dei files audio di intercettazione non comporta automaticamente nullità del riesame se il pubblico ministero ha fornito una documentazione sommaria sufficiente; tuttavia il tribunale deve motivare su eventuali discrepanze specifiche indicate dalla difesa
- La motivazione del tribunale non è viziata per il solo fatto di non confutare parola per parola ogni deduzione difensiva: è sufficiente una motivazione complessiva che renda comprensibile la reiezione delle tesi difensive e non lasci valide alternative
- Il periculum in mora per sequestro finalizzato alla confisca può desumersi da elementi oggettivi (natura/quantità dei beni) o soggettivi (comportamento dell'indagato, rischio di depauperamento/reiterazione); il rischio di occultamento o di condotte analoghe può giustificare il vincolo cautelare
- I limiti di impignorabilità previste dall'art.545 cod. proc. civ. si applicano anche nelle misure cautelari reali finalizzate alla confisca: la verifica e l'applicazione di tali limiti devono avvenire già nella fase del sequestro e non possono essere rinviate all'esecuzione
- Se emerge che parte delle somme sequestrate sono impignorabili per natura (es. emolumenti da lavoro), il giudice del riesame deve quantificare e, se del caso, disporre il dissequestro/parziale dissequestro o la sostituzione dei beni vincolati, nel rispetto del principio di proporzionalità
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