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Sentenza

Sentenza n. 739/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'accertamento - dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202506538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all'estero

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza diretta a ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero. Ha inoltre proposto domanda risarcitoria. Il motivo principale consiste nella violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, a fronte della presentazione di un'istanza privata e dell'inutile decorso del termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990. Il giudizio ha richiesto anche la verifica della sussistenza, in capo alla ricorrente, di una situazione giuridica legittimante a ottenere una risposta amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda contro il silenzio, accertando la sussistenza dell'inerzia amministrativa. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo di provvedere, la presentazione di un'istanza da parte di un soggetto titolare di una posizione legittimante e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Il giudice ha precisato che l'amministrazione deve comunque concludere il procedimento anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di perdurante inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente generale competente per materia, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. La domanda di risarcimento del danno è stata respinta per insufficienza degli elementi probatori relativi agli elementi soggettivi della responsabilità. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il decorso del termine generale previsto dalla legge, in presenza di un'istanza privata e di un obbligo di provvedere, rende illegittima l'inerzia dell'amministrazione e impone l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità.

  • art. 117 c.p.a.

    L'accertamento dell'illegittimità del silenzio consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza da parte di un soggetto titolare di una situazione giuridica legittimante, unitamente alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, è sufficiente a configurare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'illegittimità del silenzio.
  • L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; l'inerzia è ammissibile soltanto nei casi limite di palese pretestuosità dell'istanza.
  • In caso di accertata inerzia, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale perdurante inottemperanza.
  • L'accertamento dell'illegittimità del silenzio non comporta automaticamente il risarcimento del danno: la domanda risarcitoria richiede la prova degli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi gli elementi soggettivi.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaDanno da ritardo
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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