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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34770/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/11/2021 deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione: la Corte non avrebbe valutato la posizione di ciascuno all'interno della societa' Fratelli Lastra (ruoli direttivi, disponibilita' del piazzale), elemento fondamentale per ritenere la responsabilita' per il reato di ricettazione. I ricorrenti sostengono di essersi recati nel piazzale su richiesta della titolare, loro congiunta, e quindi di non aver ruoli tali da poter essere ritenuti responsabili della ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Giuseppe Lastra fondato: ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, constatando la mancata motivazione sulla sua posizione nella societa' e sulla disponibilita' del piazzale dove era il rimorchio con la refurtiva. Il ricorso di Alessandro Lastra e' stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che, avendo il giudice d'appello pronunciato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, il ricorso in Cassazione doveva affrontare i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; invece il ricorso si limitava a contestare la responsabilita' penale senza distinguere le posizioni. Non risultando dagli atti l'evidenza dell'innocenza di Alessandro, non sussistevano i presupposti per proscioglimento. Percio' Alessandro e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il motivo di cassazione invoca la generica carenza di motivazione; la Corte chiarisce che la carenza di motivazione su elementi essenziali (es. ruolo nell'impresa, disponibilita' del luogo) integra la causa di annullamento ove incida sulla responsabilita'.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La responsabilita' per ricettazione richiede elementi che colleghino l'imputato alla disponibilita' o al controllo della cosa provento di furto o alla consapevolezza della sua provenienza; la Corte ha ritenuto necessario che il giudice di merito motivi la posizione dell'imputato nell'ambito societario rispetto a tali elementi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Per pronunciare il proscioglimento nel merito prevalente sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione e' richiesta l'evidenza dell'innocenza dall'istruttoria 'ictu oculi'. La mera insufficienza o contraddittorieta' probatoria non basta; quindi, ove non emerga l'evidenza dell'innocenza, non si puo' sostituire la dichiarazione di prescrizione con un proscioglimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilita' del ricorso, di condannare il ricorrente alle spese processuali e, se ravvisata colpa, a pagare somme alla Cassa delle ammende; applicato per irrogare ad Alessandro la sanzione di euro 3000.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato per documentare che i ricorsi sono stati trattati con contraddittorio scritto secondo la procedura prevista dal decreto.

Massime di principio

  • Quando l'addebito penale riguarda beni o attivita' riconducibili a una societa', il giudice deve motivare espressamente sulla posizione dell'imputato nell'ente (ruolo direttivo, qualita' di titolare o disponibilita' dei locali), perche' tale accertamento e' decisivo per l'attribuzione della responsabilita' per reati come la ricettazione.
  • La dichiarazione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. richiede l'evidente assoluta assenza di prova della colpevolezza o prova positiva dell'innocenza; la mera insufficienza o contraddittorieta' delle prove non giustifica il proscioglimento in luogo della declaratoria di estinzione per prescrizione.
  • In cassazione, se il ricorso non affronta i profili necessari (ad es. i presupposti per il proscioglimento quando in appello si e' pronunciata estinzione per prescrizione), il motivo puo' essere dichiarato inammissibile per carenza di specificita' rispetto al diverso piano giuridico contestato.
  • La mancanza di motivazione su elementi fondamentali per l'accertamento della responsabilita' costituisce vizio che puo' determinare l'annullamento e il rinvio a un nuovo giudizio.
  • Ricorsi infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se vi e' colpa nell'aver proposto un ricorso manifestamente inadeguato, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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