Cassazione Penale, Sentenza n. 34770/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/11/2021 deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione: la Corte non avrebbe valutato la posizione di ciascuno all'interno della societa' Fratelli Lastra (ruoli direttivi, disponibilita' del piazzale), elemento fondamentale per ritenere la responsabilita' per il reato di ricettazione. I ricorrenti sostengono di essersi recati nel piazzale su richiesta della titolare, loro congiunta, e quindi di non aver ruoli tali da poter essere ritenuti responsabili della ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Giuseppe Lastra fondato: ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, constatando la mancata motivazione sulla sua posizione nella societa' e sulla disponibilita' del piazzale dove era il rimorchio con la refurtiva. Il ricorso di Alessandro Lastra e' stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che, avendo il giudice d'appello pronunciato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, il ricorso in Cassazione doveva affrontare i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; invece il ricorso si limitava a contestare la responsabilita' penale senza distinguere le posizioni. Non risultando dagli atti l'evidenza dell'innocenza di Alessandro, non sussistevano i presupposti per proscioglimento. Percio' Alessandro e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il motivo di cassazione invoca la generica carenza di motivazione; la Corte chiarisce che la carenza di motivazione su elementi essenziali (es. ruolo nell'impresa, disponibilita' del luogo) integra la causa di annullamento ove incida sulla responsabilita'.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La responsabilita' per ricettazione richiede elementi che colleghino l'imputato alla disponibilita' o al controllo della cosa provento di furto o alla consapevolezza della sua provenienza; la Corte ha ritenuto necessario che il giudice di merito motivi la posizione dell'imputato nell'ambito societario rispetto a tali elementi.
art. 129 cod. proc. pen.
Per pronunciare il proscioglimento nel merito prevalente sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione e' richiesta l'evidenza dell'innocenza dall'istruttoria 'ictu oculi'. La mera insufficienza o contraddittorieta' probatoria non basta; quindi, ove non emerga l'evidenza dell'innocenza, non si puo' sostituire la dichiarazione di prescrizione con un proscioglimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilita' del ricorso, di condannare il ricorrente alle spese processuali e, se ravvisata colpa, a pagare somme alla Cassa delle ammende; applicato per irrogare ad Alessandro la sanzione di euro 3000.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato per documentare che i ricorsi sono stati trattati con contraddittorio scritto secondo la procedura prevista dal decreto.
Massime di principio
- Quando l'addebito penale riguarda beni o attivita' riconducibili a una societa', il giudice deve motivare espressamente sulla posizione dell'imputato nell'ente (ruolo direttivo, qualita' di titolare o disponibilita' dei locali), perche' tale accertamento e' decisivo per l'attribuzione della responsabilita' per reati come la ricettazione.
- La dichiarazione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. richiede l'evidente assoluta assenza di prova della colpevolezza o prova positiva dell'innocenza; la mera insufficienza o contraddittorieta' delle prove non giustifica il proscioglimento in luogo della declaratoria di estinzione per prescrizione.
- In cassazione, se il ricorso non affronta i profili necessari (ad es. i presupposti per il proscioglimento quando in appello si e' pronunciata estinzione per prescrizione), il motivo puo' essere dichiarato inammissibile per carenza di specificita' rispetto al diverso piano giuridico contestato.
- La mancanza di motivazione su elementi fondamentali per l'accertamento della responsabilita' costituisce vizio che puo' determinare l'annullamento e il rinvio a un nuovo giudizio.
- Ricorsi infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se vi e' colpa nell'aver proposto un ricorso manifestamente inadeguato, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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