Sentenza n. 773/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per più anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente, o altro strumento equivalente, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, condannando l'amministrazione a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata notificata al Ministero il 15 settembre 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 26 agosto 2025. Anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era decorso senza che l'amministrazione desse esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertando che l'amministrazione non aveva adempiuto all'obbligo risultante dal giudicato. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con incarico di adottare gli atti necessari, anche coordinandosi con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato mediante il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale rimedio per ordinare all'amministrazione l'adempimento dell'obbligo risultante dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento; il termine è stato ritenuto decorso inutilmente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini dell'addebito dell'eventuale contributo unificato relativo al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che le impone di attribuire una prestazione o adottare atti consequenziali, il soggetto vittorioso può ottenere, mediante giudizio di ottemperanza, la declaratoria di inottemperanza e l'ordine di esecuzione entro un termine giudiziale.
- La costituzione dell'amministrazione senza contestare l'inadempimento allegato dal ricorrente, unitamente alla documentazione del giudicato e della sua notificazione, consente al giudice di ritenere provata l'inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio dei poteri amministrativi se l'amministrazione persiste nell'inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
- La nomina di un dipendente pubblico quale Commissario ad acta può avvenire senza liquidazione di compenso quando le funzioni commissariali risultano connesse alle sue ordinarie competenze istituzionali.
- Il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o del giudizio di ottemperanza fondato su un obbligo di pagamento.
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