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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per il lazio-Roma, Sezione I, 5 novembre 2025, n.19565, resa tra le parti, non notificata e concernente l’ordinanza di sgombero;

Giustizia amministrativa202509966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva deciso sul ricorso contro un’ordinanza di sgombero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (occupanti dell’immobile)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio-Roma, resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., concernente un’ordinanza di sgombero. In sede cautelare hanno contestato, in particolare, la qualificazione del provvedimento di sgombero come atto vincolato. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tale questione richiede un esame compiuto nella fase di merito e non può essere definita in via esaustiva nella cognizione sommaria propria della tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti della sentenza impugnata, ritenendo sussistente il periculum in mora: nelle more della definizione del giudizio, è stata riconosciuta prevalenza all’interesse degli appellanti a non dover rilasciare l’immobile. Quanto al fumus, il Collegio non ha definito la questione, rinviando l’esame dei motivi d’appello, con particolare riguardo alla natura vincolata dell’ordinanza di sgombero, alla sede di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 9 giugno 2026. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la trattazione della domanda cautelare in appello.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla sentenza di primo grado impugnata, resa in forma semplificata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità degli appellanti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità degli appellanti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la questione relativa alla natura vincolata o discrezionale di un provvedimento può essere riservata alla cognizione di merito quando richieda un esame compiuto incompatibile con la natura sommaria della tutela cautelare.
  • La sospensione degli effetti della sentenza impugnata può essere concessa sulla base del solo periculum in mora, quando nelle more del giudizio di merito il rilascio dell’immobile determinerebbe per il ricorrente un pregiudizio attuale e il giudice ritenga prevalente l’interesse a conservarne temporaneamente la disponibilità.
  • L’accoglimento della domanda cautelare non comporta la definizione della questione di legittimità dell’atto amministrativo, che resta riservata alla successiva fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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