Cassazione Penale, Sentenza n. 04520/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 7514/2015 della Corte d'appello di Napoli per mancata conoscenza della fissazione dell'udienza d'appello e per presunta irregolare notifica del decreto di citazione in appello. Il ricorrente contestava che, benché durante il giudizio di primo grado fosse stato detenuto (notifica dell'impugnazione del P.M. presso la casa circondariale il 15/12/2011), il decreto di citazione in appello emesso il 10/07/2015 e notificato il 16/07/2015 era stato almeno in via preliminare notificato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mentre secondo il ricorrente la notifica avrebbe dovuto essere effettuata preliminarmente presso l'istituto penitenziario ove era avvenuta la detenzione (art. 156, comma 4), salvo diverso accertamento circa la scarcerazione
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché emessa da giudice funzionalmente incompetente (la competenza a decidere sulla restituzione nel termine spettava alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 175, comma 4). Assunta la decisione sul merito, la Corte ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine. Ha ritenuto che l'imputato aveva avuto conoscenza del procedimento (notifica personale dell'atto di appello del P.M. durante la detenzione) e che la notifica del decreto di citazione in appello al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, era valida dato che l'imputato risultava libero al momento della notifica e non era rinvenuto presso il domicilio: la notifica presso il luogo di detenzione, se l'imputato non era più ristretto, sarebbe stata inutile e non avrebbe garantito conoscenza aggiuntiva. Pertanto la richiesta di restituzione nel termine è stata rigettata
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore quando l'imputato risultava libero e non rinvenuto al domicilio eletto, assicurando la conoscenza del procedimento
art. 156, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce le regole di notifica presso l'istituto di detenzione se l'imputato è ristretto; la Corte ha precisato che tale notifica non è dovuta se l'imputato non è più ristretto al momento della notifica e non sarebbe stata efficace per assicurare conoscenza ulteriore
art. 164, cod. proc. pen.
Regola l'elezione o l'indicazione del domicilio e rinvia, per l'eccezione della detenzione, all'art. 156; viene richiamato a supporto dell'argomentazione sulla sede della notifica
art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.
"2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica; 2 bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato."
Disciplina la restituzione nel termine per le sentenze contumaciali nella formulazione precedente alle modifiche del 2014: richiede la simultanea assenza di conoscenza del procedimento e del provvedimento e la mancata volontaria rinuncia; prevede il termine di 30 giorni dalla effettiva conoscenza
art. 625-ter e art. 420-bis, cod. proc. pen.
Richiamati per distinguere tra rescissione del giudicato (art. 625-ter applicabile quando l'assenza è stata dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis dopo le modifiche del 2014) e la vecchia disciplina della restituzione del termine (art. 175 previgente)
disposizioni legislative: d.l. 21/02/2005 n.27 (conv. con legge n.60/2005) e legge n.67/2014
Richiamate per indicare le modifiche normative intervenute sull'art. 175 e per distinguere la disciplina applicabile ai procedimenti contumaciali a seconda del periodo normativo
Massime di principio
- La competenza a decidere sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale spetta alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 175, comma 4, salvo che la richiesta sia connessa all'accertamento dell'invalidità del titolo esecutivo: se manca tale connessione, il giudice dell'esecuzione è funzionalmente incompetente
- Per ottenere la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 (testo previgente alle modifiche del 2014) è necessario dimostrare simultaneamente la mancata conoscenza del procedimento e della decisione e l'assenza di una volontaria rinuncia; il difetto anche di una sola condizione legittima il rigetto
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, è efficace quando l'imputato è libero al momento della notifica e non rinvenuto al domicilio eletto; non è obbligatorio eseguire una notifica 'inutile' presso un istituto penitenziario se l'imputato non vi è più ristretto
- La notifica personale di atti rilevanti (es. impugnazione del P.M.) all'imputato durante la detenzione costituisce prova di conoscenza del procedimento, idonea a escludere la restituzione del termine per mancata conoscenza
- Se un provvedimento è stato emesso da un giudice funzionalmente incompetente, ne deriva la nullità da annullare senza rinvio; tuttavia la Corte chiamata ad assumere la competenza può esaminare nel merito l'istanza e decidere sull'opportunità della restituzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04324/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04325/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04326/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04327/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04329/2026 del 03/02/2026
- Sentenza penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04331/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →