Sentenza n. 2906/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 780/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro i pareri regionali di compatibilità favorevoli a un'altra struttura per l'installazione di una R.M.N. Grande Macchina e di una T.A.C.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria appellante contestava la sentenza di primo grado e i pareri regionali favorevoli al Centro controinteressato. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 7 della legge regionale Puglia n. 9/2017, sostenendo che la domanda del Centro avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile perché il Comune aveva trasmesso tardivamente l'attestazione relativa alla verifica dei titoli di disponibilità dei locali e alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento. Con il secondo motivo sosteneva che la Regione avrebbe dovuto applicare il criterio di priorità introdotto dal regolamento regionale n. 9/2022, valorizzando la preesistenza della propria autorizzazione all'esercizio della diagnostica per immagini senza grandi macchine. Con il terzo motivo contestava l'omessa valutazione di alcuni criteri della deliberazione della Giunta regionale n. 2037/2013 e l'erronea attribuzione dei punteggi relativi, in particolare, all'accessibilità, ai parcheggi, all'ubicazione al piano terra, all'innovatività tecnologica e ai servizi ulteriori per l'utenza, deducendo illogicità, irragionevolezza, erroneità e travisamento. La ASL aveva proposto appello incidentale subordinato sul rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva; il Centro controinteressato aveva proposto appello incidentale condizionato per riproporre le censure dichiarate improcedibili dal TAR.
La decisione
L'appello principale è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'obbligo di verificare e attestare i titoli edilizi e la conformità urbanistico-edilizia gravasse sul Comune e non sul privato richiedente. La trasmissione iniziale dell'istanza era avvenuta tempestivamente e la Regione, prima di esprimere il parere, aveva legittimamente richiesto al Comune l'integrazione documentale necessaria; la tardiva allegazione dell'attestazione non poteva quindi produrre l'esclusione del Centro dalla procedura comparativa. Il titolo edilizio era inoltre riferibile a una variante in corso d'opera di un titolo precedente e l'attestazione comunale riguardava sia la T.A.C. sia la R.M.N. Quanto al secondo motivo, il criterio di priorità previsto dal regolamento regionale n. 9/2022 non era applicabile alle richieste di verifica presentate anteriormente alla sua entrata in vigore, soggette al regime dell'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 52/2019. Inoltre, la priorità cronologica dell'autorizzazione all'esercizio senza grandi macchine aveva carattere residuale e non avrebbe comportato automaticamente la preferenza dell'appellante. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha confermato il mancato superamento della prova di resistenza: anche attribuendo alla Clinica il massimo dei cinque punti relativi ai criteri non valutati, essa sarebbe rimasta sette punti sotto il Centro. Le valutazioni sui criteri A), B), K), L) e M) erano espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa e non presentavano manifesta abnormità, contraddittorietà, erroneità o travisamento. Sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse gli appelli incidentali subordinati e condizionati. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l.r. Puglia n. 9/2017
“I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato”; “Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità (...) attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento (...)”; “Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta”
Il termine e l'obbligo di verifica e attestazione gravano sul Comune. La loro omissione o tardiva esecuzione non può determinare l'esclusione del privato richiedente, dovendo la Regione richiedere l'integrazione documentale necessaria prima di concludere l'istruttoria.
art. 49, comma 2, l.r. Puglia n. 52/2019
“Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (...) può essere autorizzata n. 1 R.M.N. per ogni distretto socio-sanitario (...)”
Le richieste di verifica di compatibilità presentate in vigenza della disposizione sono valutate secondo il fabbisogno e i criteri allora vigenti, senza applicazione del criterio di priorità successivamente introdotto dal regolamento regionale n. 9/2022.
R.R. Puglia n. 9/2022, art. 3, comma 3
“La data iniziale per il computo del primo bimestre previsto dal punto 5) della D.G.R. n. 2037/2013 (...) è quella di entrata in vigore del presente regolamento”
Il regolamento disciplina le istanze presentate dal bimestre successivo alla sua entrata in vigore e non modifica il regime applicabile alle richieste anteriori.
R.R. Puglia n. 9/2022, art. 5
“Le richieste comunali di verifica di compatibilità presentate in vigenza dell'art. 49, comma 2, della Legge regionale n. 52/2019 sono valutate sulla base del fabbisogno stabilito dalla medesima norma”
La disposizione transitoria conserva per le richieste anteriori il regime della legge regionale n. 52/2019.
D.G.R. Puglia n. 2037/2013
Criteri di cui alle lettere A), B), C), F), K), L) e M
I punteggi assegnati secondo i criteri tecnici sono sindacabili solo in presenza di manifesta abnormità, contraddittorietà, erroneità o travisamento; inoltre, la censura non supera la prova di resistenza se la modifica dei punteggi non potrebbe comunque alterare l'esito comparativo.
Massime di principio
- Quando una disciplina attribuisce al Comune l'obbligo di verificare e attestare i titoli edilizi e la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, l'omissione o la tardiva trasmissione dell'attestazione costituisce un'inadempienza dell'amministrazione e non può comportare l'esclusione del privato dalla procedura, ove la documentazione possa essere integrata prima della conclusione dell'istruttoria.
- Le disposizioni transitorie di un regolamento regionale che riservano alle richieste già presentate il regime previgente impediscono di applicare retroattivamente nuovi criteri di priorità introdotti dal regolamento, anche se il procedimento si conclude dopo la sua entrata in vigore.
- Un criterio di priorità qualificato come residuale non attribuisce automaticamente la preferenza a chi ne invoca la ricorrenza, dovendo essere verificata la sua applicabilità nel sistema complessivo dei criteri previsti dalla disciplina.
- Le valutazioni tecnico-amministrative relative all'attribuzione di punteggi in una procedura comparativa sono sindacabili solo per manifesta abnormità, contraddittorietà, erroneità o travisamento dei fatti.
- Una censura sui punteggi è priva di concreta utilità quando, anche accogliendola e attribuendo al concorrente il massimo punteggio astrattamente conseguibile, non sarebbe comunque possibile modificare l'esito della comparazione; in tal caso non è superata la prova di resistenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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