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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20729/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento ICI emesso per l'anno 2010 da una concessionaria unica incaricata dal Comune di Foggia dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'avviso, con condanna alle spese della concessionaria e distrazione in favore del difensore. Dopo il fallimento della concessionaria, l'avvocato distrattario aveva intimato il pagamento delle spese al Comune e, persistendo l'inerzia dell'ente, aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza sulle spese. Il giudice di merito aveva però rigettato il ricorso ritenendo che il giudizio di ottemperanza non potesse essere proposto contro il Comune, non essendo questo stato parte del giudizio presupposto. Con il ricorso per cassazione l'avvocato deduceva, con due motivi connessi, la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 446/1997, sostenendo che il concessionario agisce in nome e per conto dell'ente impositore e che il giudicato formatosi contro il concessionario è opponibile anche al Comune; inoltre invocava la violazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, per l'asserita elusione dell'effettività della tutela giurisdizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato formatosi nel giudizio instaurato contro il concessionario della riscossione spiega effetti anche nei confronti dell'ente impositore, pur se quest'ultimo non abbia partecipato al processo. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nel sistema della riscossione affidata a concessionario, la legge scinde la titolarità del credito dalla legittimazione all'esercizio delle azioni e delle tutele correlate, e l'azione può essere proposta indifferentemente contro l'ente o contro il concessionario senza litisconsorzio necessario. Perciò la sentenza che aveva negato l'ottemperanza solo perché il Comune non era stato parte del giudizio è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato passata in giudicato produce effetti nei confronti delle parti, dei loro eredi e aventi causa; nel contesto della riscossione tributaria, il giudicato formatosi contro il concessionario è opponibile anche all'ente impositore.

  • art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 446 del 1997

    Rileva quale base normativa del sistema di affidamento a concessionario dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, nel quale il concessionario opera in nome e per conto dell'ente.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    La chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario è facoltà/sollecitazione processuale, ma non condizione di opponibilità delle statuizioni rese nel giudizio.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell'esigenza di un processo equo ed effettivo; la Corte accoglie il ricorso sulla base della giurisprudenza interna sull'opponibilità del giudicato, senza sviluppare un'autonoma ratio sulla disposizione convenzionale.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del giusto processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    Invocato dal ricorrente per sostenere che l'interpretazione restrittiva dell'ottemperanza comprometterebbe la tutela del diritto di credito riconosciuto in giudizio.

Massime di principio

  • Nel sistema della riscossione tributaria affidata a concessionario, il giudicato formatosi nei confronti del concessionario produce effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla sua partecipazione al processo.
  • Non è configurabile un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione: il contribuente può agire indifferentemente contro l'uno o contro l'altro, e l'eventuale chiamata in causa dell'ente da parte del concessionario non è presupposto di opponibilità della sentenza.
  • In sede di ottemperanza non può negarsi l'esecuzione del giudicato solo perché il soggetto contro cui si chiede l'attuazione non sia stato formalmente parte del giudizio presupposto, se la pretesa è comunque riferibile al rapporto sostanziale sottostante e al sistema di rappresentanza/processuale previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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