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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33764/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta per l'irragionevole durata di un procedimento originariamente instaurato dinanzi al giudice amministrativo e della successiva fase esecutiva/ottemperanza finalizzata a conseguire il pagamento di quanto riconosciuto. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione del Ministero avverso il decreto che aveva liquidato un indennizzo di euro 1.150, ritenendo: a) tempestiva la domanda, perché il termine semestrale decorreva dalla definizione della fase di ottemperanza, considerata unitaria rispetto alla fase esecutiva; b) corretta la legittimazione passiva del solo Ministero della giustizia; c) congrua la quantificazione dell'indennizzo. Il ricorso incidentale del Ministero censurava, con due motivi, la decisione sulla tempestività della domanda ex art. 4 l. n. 89/2001 e la legittimazione passiva, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall'ordinanza di assegnazione resa in esecuzione e che, essendo il ritardo ascrivibile anche alla fase amministrativa di ottemperanza, dovesse essere evocato anche il diverso dicastero competente. La ricorrente principale, con ricorso principale, lamentava invece la liquidazione insufficiente delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo incidentale, confermando che il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività dell'ultimo rimedio satisfattivo esperito quando l'ordinanza di assegnazione non sia seguita dall'effettivo pagamento e sia stata proposta anche l'ottemperanza. Ha invece accolto il secondo motivo incidentale, affermando che, quando la durata irragionevole riguardi fasi svoltosi davanti a giudici appartenenti a plessi diversi, la domanda deve essere proposta nei confronti di tutte le amministrazioni potenzialmente responsabili e, se l'errore di identificazione del soggetto passivamente legittimato è tempestivamente eccepito dall'Avvocatura, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica; la mancata rinnovazione comporta cassazione e rinvio. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo incidentale, il ricorso principale sulle spese è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero, ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. Il ricorso principale della parte creditrice, relativo alla liquidazione delle spese, è stato assorbito. In sede di rinvio dovranno essere nuovamente esaminati contraddittorio, legittimazione passiva e quantificazione del dovuto, oltre alle spese del giudizio di merito, di legittimità e di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 89/2001

    Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della fase esecutiva/satisfattiva; se il creditore, nonostante un'ordinanza di assegnazione, attiva anche l'ottemperanza senza ottenere effettivo pagamento, il dies a quo può coincidere con la definizione dell'ultimo rimedio esperito.

  • art. 6 § 1 CEDU

    L'esecuzione della decisione giudiziaria definitiva costituisce parte integrante del processo; il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se la decisione definitiva potesse restare ineseguita.

  • art. 3 l. n. 89/2001

    La legittimazione passiva va individuata secondo l'amministrazione cui è ascrivibile il ritardo del procedimento; se i ritardi derivano da giudizi appartenenti a plessi diversi, le amministrazioni devono essere convenute distintamente.

  • art. 4 l. n. 260/1958

    L'errore di identificazione del soggetto cui l'atto doveva essere notificato va eccepito nella prima udienza; il giudice deve assegnare termine per la rinnovazione della notifica, a pena di nullità della decisione ove non provveda.

  • art. 530 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva non esclude, di per sé, la successiva proposizione dell'ottemperanza se non vi sia stato effettivo soddisfacimento del credito.

  • art. 553 c.p.c.

    È richiamato in via comparativa come ulteriore ipotesi di ordinanza di assegnazione definitiva rispetto alla quale la giurisprudenza amministrativa ha ammesso il successivo giudizio di ottemperanza.

  • art. 5 quinquies l. n. 89/2001

    La disciplina speciale dell'esecuzione dei crediti Pinto conferma che l'esecuzione non esaurisce necessariamente il tema del soddisfacimento del creditore.

  • art. 5 sexies l. n. 89/2001

    Le disposizioni speciali non escludono il concorso tra esecuzione e ottemperanza, ma ne presuppongono la possibile coesistenza entro i limiti del divieto di duplicazione della pretesa.

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza per proporre la domanda di equa riparazione, il processo va considerato unitariamente quando alla fase di cognizione segua una fase satisfattiva; se il creditore, pur munito di titolo esecutivo, non ottiene il pagamento e attiva anche l'ottemperanza, il termine decorre dalla definizione dell'ultimo rimedio volto all'effettivo soddisfacimento.
  • L'esecuzione forzata e il giudizio di ottemperanza possono concorrere o succedersi quando il creditore non sia stato concretamente soddisfatto; ciò che rileva non è la mera esistenza di un provvedimento di assegnazione, ma l'effettivo realizzo della pretesa.
  • In materia di equa riparazione, quando la durata irragionevole derivi da procedimenti svoltisi davanti a plessi giurisdizionali diversi, la legittimazione passiva si distribuisce tra le amministrazioni corrispondenti ai rispettivi ritardi, senza che operi una regola di prevalenza di un giudizio sull'altro.
  • L'errore nell'individuazione dell'amministrazione convenuta, se tempestivamente eccepito dall'Avvocatura dello Stato con indicazione del soggetto corretto, impone al giudice di disporre la rinnovazione della notificazione per assicurare il contraddittorio effettivo.
  • In sede di rinvio, quando l'accoglimento del motivo incide sulla stessa struttura del contraddittorio e sulla titolarità del rapporto dedotto, restano assorbite le censure che presuppongono la validità della decisione cassata, come quelle sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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