Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/09/2017 n. 3838 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Leasing Immobiliare - Risoluzione del Contratto - Mancata Consegna - Soggettività passiva - Locatario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La soggettività passiva non si trasferisce automaticamente alla società di leasing per effetto della sola risoluzione del contratto. Finché il bene non viene concretamente riconsegnato, il locatario che ne mantiene la disponibilità resta legittimato passivo ai fini del tributo. Il trasferimento dell’obbligo fiscale alla società di leasing si verifica con la riconsegna effettiva dell’immobile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’individuazione del soggetto passivo dell’imposta sugli immobili concessi in locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 504/1992, dopo la risoluzione anticipata del contratto. Sebbene la norma preveda che il locatario sia soggetto passivo dalla stipula e per tutta la durata del contratto, occorre considerare che, dopo la risoluzione, il locatario può continuare a trattenere il bene e a utilizzarlo senza averlo riconsegnato. Attribuire automaticamente l’obbligo fiscale alla società di leasing dalla sola data della risoluzione produrrebbe un effetto premiale per il locatario inadempiente. Deve quindi prevalere il criterio della disponibilità effettiva dell’immobile.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992

    Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

    La norma individua il locatario come soggetto passivo durante il rapporto di leasing. In caso di risoluzione anticipata, la disposizione deve essere interpretata considerando non solo la cessazione formale del contratto, ma anche l’effettiva disponibilità e restituzione del bene.

Massime di principio

  • La risoluzione formale di un contratto di leasing non determina automaticamente il trasferimento dell’obbligo fiscale alla società concedente.
  • Per individuare il soggetto passivo occorre verificare chi abbia l’effettiva disponibilità dell’immobile e ne possa concretamente godere.
  • Il locatario che, dopo la risoluzione, non riconsegna il bene e continua a detenerlo non può liberarsi dagli obblighi tributari mediante la sola cessazione formale del contratto.
  • La società di leasing diventa soggetto passivo dal momento della riconsegna effettiva dell’immobile, non necessariamente dalla data della risoluzione contrattuale.
  • In situazioni analoghe è essenziale documentare la data e le modalità della riconsegna, poiché tale momento può determinare il passaggio della soggettività passiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.