Sentenza del 25/09/2017 n. 3838 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Leasing Immobiliare - Risoluzione del Contratto - Mancata Consegna - Soggettività passiva - Locatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa soggettività passiva non si trasferisce automaticamente alla società di leasing per effetto della sola risoluzione del contratto. Finché il bene non viene concretamente riconsegnato, il locatario che ne mantiene la disponibilità resta legittimato passivo ai fini del tributo. Il trasferimento dell’obbligo fiscale alla società di leasing si verifica con la riconsegna effettiva dell’immobile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’individuazione del soggetto passivo dell’imposta sugli immobili concessi in locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 504/1992, dopo la risoluzione anticipata del contratto. Sebbene la norma preveda che il locatario sia soggetto passivo dalla stipula e per tutta la durata del contratto, occorre considerare che, dopo la risoluzione, il locatario può continuare a trattenere il bene e a utilizzarlo senza averlo riconsegnato. Attribuire automaticamente l’obbligo fiscale alla società di leasing dalla sola data della risoluzione produrrebbe un effetto premiale per il locatario inadempiente. Deve quindi prevalere il criterio della disponibilità effettiva dell’immobile.
Norme richiamate
Art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La norma individua il locatario come soggetto passivo durante il rapporto di leasing. In caso di risoluzione anticipata, la disposizione deve essere interpretata considerando non solo la cessazione formale del contratto, ma anche l’effettiva disponibilità e restituzione del bene.
Massime di principio
- La risoluzione formale di un contratto di leasing non determina automaticamente il trasferimento dell’obbligo fiscale alla società concedente.
- Per individuare il soggetto passivo occorre verificare chi abbia l’effettiva disponibilità dell’immobile e ne possa concretamente godere.
- Il locatario che, dopo la risoluzione, non riconsegna il bene e continua a detenerlo non può liberarsi dagli obblighi tributari mediante la sola cessazione formale del contratto.
- La società di leasing diventa soggetto passivo dal momento della riconsegna effettiva dell’immobile, non necessariamente dalla data della risoluzione contrattuale.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare la data e le modalità della riconsegna, poiché tale momento può determinare il passaggio della soggettività passiva.
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