Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11247/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1559/2024 pubbl. il 18/09/2024RG n. 1911/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202514435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1559/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1559/2024, pubblicata il 18 settembre 2024 e passata in giudicato. L'amministrazione, pur costituita in giudizio, non ha fornito chiarimenti né indicazioni circa l'avvenuta o corretta esecuzione del titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione della sentenza, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati da Cass. n. 13533/2001. Dal giudicato emerge il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Il TAR ha quindi ordinato all'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Le spese, liquidate in euro 400 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è volto a ottenere l'attuazione del giudicato e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • Cass. 13533/2001

    Il giudice richiama i principi in tema di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ritenendo rilevante l'assenza di chiarimenti dell'amministrazione sull'adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento del giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione, la domanda può essere accolta sulla base della distribuzione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del giudicato senza riesaminare i presupposti della pretesa già riconosciuta dal titolo giudiziale.
  • In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin da subito un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nell'organo apicale dell'amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, per assicurare l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.