Cassazione Penale, Ordinanza n. 27103/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata era una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in sede di concordato in appello. Il ricorrente ha dedotto in cassazione l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 c.p.p., quindi ha lamentato la mancata declaratoria di una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile nonostante la definizione concordata del giudizio. La Corte rileva, in via generale, che contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile il ricorso per cassazione solo per censure concernenti la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia del giudice; restano invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, il ricorso è stato ritenuto rientrare tra le censure non ammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., richiamando la previsione che consente la declaratoria senza formalità di procedura anche contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando una proposizione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina la sentenza emessa in appello a seguito di concordato; contro tale sentenza il ricorso per cassazione è ammesso solo entro limiti ristretti, come precisato dalla Corte
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con il ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis, secondo l'indirizzo richiamato
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
"la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis"
consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102-01
precedente richiamato per delimitare i motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è circoscritto alle sole doglianze che investono la regolarità della formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della decisione rispetto all'accordo intervenuto.
- Sono inammissibili le censure che mirano a riesaminare motivi rinunciati con il concordato, così come quelle fondate sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. quando non si deduca un vizio rilevante nei limiti dell'impugnazione consentita.
- I vizi relativi al trattamento sanzionatorio sono deducibili solo se si traducono in illegalità della pena; in difetto, la doglianza resta inammissibile.
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. senza formalità di procedura, applicando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colposa, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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