Sentenza n. 3013/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ma aveva compensato integralmente le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese processuali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha appellato la sentenza del TAR limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché degli artt. 24 e 111 Cost. Ha sostenuto che, essendo il Ministero soccombente e inadempiente rispetto a una precedente sentenza che lo condannava al rimborso delle spese di lite, non ricorressero i presupposti per la compensazione integrale delle spese del giudizio di ottemperanza. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle spese di entrambi i gradi, secondo gli importi indicati o secondo i parametri ministeriali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alle spese. Ha affermato che anche nel processo amministrativo la liquidazione dei compensi deve fare riferimento ai parametri del d.m. n. 55/2014, i quali costituiscono criteri di orientamento e individuano una misura economica standard della prestazione, senza ripristinare l’inderogabilità dei minimi tariffari. Il giudice può comunque considerare le peculiarità concrete della controversia e disporre la compensazione totale o parziale delle spese quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge, tra cui la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto, la serialità e la pronta risoluzione della controversia giustificavano una liquidazione contenuta, ma non la compensazione integrale. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 800,00 per il giudizio d’appello, oltre accessori di legge. È stata confermata per il resto la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stata proposta la controversia.
art. 91, comma 1, c.p.c.
Richiamato con riguardo alla regola generale della condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato con riguardo ai presupposti che consentono la compensazione delle spese di lite.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
«delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»
Impone di valutare le caratteristiche concrete dell’attività professionale e della controversia ai fini della liquidazione del compenso.
art. 13, comma 6, legge n. 247/2012
Costituisce la base normativa del regolamento ministeriale sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 9, comma 1, legge n. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali.
art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012
Ha introdotto l’assetto normativo caratterizzato dall’abrogazione delle tariffe professionali inderogabili.
art. 24 legge n. 794/1942
Richiamato quale disciplina previgente del vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari, non più vigente nel nuovo sistema.
art. 2233, comma 2, c.c.
Preclude la liquidazione di somme meramente simboliche e impone il rispetto del decoro professionale anche quando il compenso sia determinato mediante riduzione dei parametri.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dall’appellante a sostegno della pretesa di una corretta regolazione delle spese di lite e della tutela del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il giudice deve determinare le spese di lite facendo riferimento ai parametri del d.m. n. 55/2014, valutando le caratteristiche concrete della controversia e dell’attività difensiva.
- I parametri del d.m. n. 55/2014 costituiscono criteri di orientamento e una misura economica standard della prestazione, non minimi tariffari inderogabili; tuttavia, la liquidazione non può ridursi a somme praticamente simboliche, incompatibili con il decoro professionale tutelato dall’art. 2233, comma 2, c.c.
- La regola della condanna della parte soccombente alle spese non è assoluta: il giudice può disporre la compensazione totale o parziale nei casi previsti dalla legge, inclusi la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
- La serialità del contenzioso e la pronta risoluzione di controversie analoghe sono elementi rilevanti per contenere la liquidazione delle spese, ma non comportano necessariamente la compensazione integrale quando una parte risulti soccombente.
- In presenza di una controversia seriale e non complessa, il giudice può liquidare le spese in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, purché la somma riconosciuta sia proporzionata all’attività svolta e non meramente simbolica.
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