Cassazione Penale, Sentenza n. 16588/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 16/04/2019 (confermata come irrevocabile il 19/07/2019) che lo aveva condannato per reati tributari (artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. n. 74/2000). Ha dedotto l'incolpevole mancata conoscenza del processo per responsabilità del difensore di fiducia che, pur essendo stato eletto domicilio presso di lui, non avrebbe informato l'assistito della celebrazione del dibattimento e non avrebbe svolto attività difensiva, configurando caso fortuito o causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 175 c.1 c.p.p. Aggiungeva prova della "frattura" del rapporto con il difensore, contatti dell'assistito con l'avvocato per altro procedimento e dichiarazione autografa del difensore sulla mancata comunicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha richiamato che il tema era già stato trattato con precedente richiesta di rescissione del giudicato rigettata e con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile (formula di giudicato). La Corte ha rilevato contraddittorietà nella domanda (incolpevole conoscenza del processo vs richiesta di restituzione in termini) e ha richiamato orientamenti di legittimità secondo cui il mantenimento di contatti con il difensore rende difficilmente configurabile il caso fortuito. Ha altresì precisato che l'art. 175 c.1 c.p.p. trova applicazione soprattutto quando l'assenza incolpevole riguarda il solo grado di appello per vizi di notificazione degli atti introduttivi. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen., comma 1
La Corte interpreta l'art. 175 c.1 come applicabile soprattutto quando l'assenza incolpevole riguarda il solo grado di appello per vizi nella notificazione degli atti introduttivi; la restituzione in termini presuppone la corretta dichiarazione di assenza e la mancata conoscenza della sentenza nella fase pertinente.
art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale relativa a violazioni tributarie contestate al ricorrente (richiamata quale titolo di accusa nella sentenza impugnata).
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale relativa ad altro profilo di illecito tributario contestato al ricorrente (richiamata come capo d'imputazione nella sentenza oggetto di impugnazione).
art. 97 cod. proc. pen.
Richiamata nella discussione in relazione all'obbligo del giudice di garantire la difesa effettiva (nomina del difensore d'ufficio). La decisione annota la censura del ricorrente circa la mancata nomina di difensore d'ufficio ex primo comma, ma non ritenuta decisiva per la restituzione in termini richiesta.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato: la Corte osserva che la richiesta e le motivazioni proposte erano sostanzialmente le stesse già valutate in una domanda di rescissione rigettata e poi dichiarata inammissibile in cassazione, con effetto ostativo al riesame.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Invocata dal ricorrente per sostenere il diritto ad un rimedio per carenze difensive e alla effettività della difesa; la Corte registra l'invocazione ma conferma l'applicabilità delle regole processuali nazionali e dei precedenti di legittimità che impedivano la riedizione della questione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per regolare le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nella misura equitativamente determinata dal Collegio.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore e la regolare notifica allo stesso non escludono automaticamente la possibilità di chiedere la restituzione in termini, ma rendono più difficile provare l'incolpevole ignoranza del processo se il difensore e l'assistito hanno mantenuto contatti.
- Il principio consolidato di CASSAZIONE impone all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatto adempimento dell'incarico; l'inerzia del difensore non sempre costituisce caso fortuito che consenta la restituzione in termini.
- La restituzione in termini ex art. 175 c.1 è tipicamente volta a rimediare all'assenza in un grado di giudizio dovuta a vizi di notificazione degli atti introduttivi: se l'ignoranza riguarda l'intero processo fin dall'inizio, può essere più appropriata la valutazione sotto il profilo della rescissione del giudicato (art. 629-bis), salvo che vi sia già decisione passata in giudicato sui medesimi fatti.
- Se il medesimo tema è già stato oggetto di precedente rimedio (es. istanza di rescissione rigettata e ricorso per cassazione dichiarato inammissibile), la questione può essere preclusa per effetto del giudicato e la Corte di legittimità rifiuterà rinnovate ricognizioni sulle stesse ragioni.
- Per ottenere successo in simili richieste è necessario documentare in modo chiaro e specifico la rottura del rapporto difensore/assistito e l'impossibilità oggettiva di conoscere gli atti (es. ammissione formale del difensore, verifiche tecniche dimostrabili, prova della mancata ricezione delle notifiche), non basarsi su mere asserzioni o generiche lamentele.
- I giudici possono rilevare, ex officio, l'opportunità di nominare un difensore d'ufficio per garantire la funzione della difesa; la mancata attivazione di tale tutele può essere valutata nel complesso della vicenda ma non garantisce automaticamente la restituzione in termini.
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