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Sentenza

Sentenza n. 698/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1168/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.09.2024.

Giustizia amministrativa202501830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1168/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 1168/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 febbraio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza della parte ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; il giudice ha esercitato i poteri di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e rimasta ineseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il ricorso per ottemperanza è fondato e il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine prefissato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin dall'origine un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e all'istanza della parte interessata, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato deve tener conto degli adempimenti eventualmente già compiuti o degli importi eventualmente corrisposti dall'amministrazione, che devono essere detratti da quanto ancora dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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