Sentenza n. 543/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5917/2024, depositata e resa pubblica il 20.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7450/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 23.06.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e il Ministero era stato condannato all’erogazione di un buono elettronico complessivo di euro 1.000,00, oltre alle spese processuali. Il titolo era stato notificato all’amministrazione il 23 giugno 2025 ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza documentare l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’ottemperanza: il termine processuale per proporre l’azione era rispettato, la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e non era stata fornita prova dell’adempimento. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell’adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, anche all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all’obbligo di conformarsi alla decisione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza sono stati ritenuti rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora quale misura compulsiva diretta a garantire l’effettività dell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata determinata negli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e limite massimo del 10% dell’importo dovuto.
art. 1 c.p.a.
La funzione compulsiva e di garanzia dell’astreinte è stata collegata al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 479 c.p.c.
È richiamato, nel testo novellato, quanto alla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
È richiamato per la disciplina delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali quali titoli esecutivi senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non si sia conformata all’obbligo risultante dal titolo giudiziale.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell’assenza di prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato, potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Nell’esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione, l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l’adempimento e fino all’adempimento spontaneo, anche se successivo all’insediamento del commissario ad acta.
- La quantificazione dell’astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e prevedere un limite massimo, così da mantenere la funzione compulsiva della misura ed evitare che essa si trasformi in una sproporzionata compensazione economica; nel caso esaminato il limite è stato fissato al 10% dell’importo dovuto.
- La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato, configurandosi una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario fino all’effettivo adempimento.
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