Cassazione Penale, Sentenza n. 19140/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna limitatamente al capo b) (ricettazione), contestando la riqualificazione operata dal Tribunale da ricettazione ad appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.). Sostiene che strumenti di pagamento identificabili (assegni) non possono essere considerati "cose smarrite" quando conservano elementi univoci che consentono di risalire al titolare, e che l'imputato, al momento della cessione, ha fornito rappresentazioni false che dimostrano la consapevolezza dell'origine illecita del titolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha ritenuto che assegni e strumenti analoghi che conservano segni esteriori riconducibili al titolare non si esauriscono nella categoria delle cose smarrite: l'impossessamento non autorizzato integra il furto e la successiva circolazione/negoziazione integra la ricettazione. Nel caso concreto l'assegno conteneva l'esatta indicazione del titolare e la modalità di cessione evidenziava il dolo (consapevolezza dell'origine illecita). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al reato indicato nel capo b) e la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Inoltre la Corte ha chiarito la legittimità del ricorso per saltum proposto dal Pubblico Ministero e la regola del rinvio alla sede d'appello in caso di annullamento.
Norme richiamate
art. 647 cod. pen.
Norma relativa all'appropriazione di cose smarrite; la Corte ha ritenuto errata la qualificazione del fatto come appropriazione di cose smarrite quando il bene (assegno) conserva segni esteriori che ne attestano la titolarità
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto che la ricezione e la negoziazione di un assegno circolare intestato ad altri, con consapevolezza dell'origine illecita, integra il reato di ricettazione
art. 593 cod. proc. pen. (secondo comma)
Richiamato per confermare che la sentenza di proscioglimento conseguente a riqualificazione non incontra limiti alla sua appellabilità e che dunque il PM può impugnare secondo le vie previste
art. 569 cod. proc. pen. (primo e quarto comma)
La Corte richiama la disciplina del ricorso per cassazione immediato (ricorso per saltum): è ammesso avverso sentenze appellabili e, se il ricorso è accolto con annullamento, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 (Rv. 278225 - 01)
Precedente utilizzato per affermare il principio che assegni e carte riconducibili a un titolare non perdono il rapporto di fatto tra cosa e titolare; l'impossessamento senza restituzione configura furto e la successiva circolazione configura ricettazione
Massime di principio
- Se uno strumento di pagamento conserva segni esteriori che permettono di risalire al titolare, la sua acquisizione senza consenso non va qualificata automaticamente come appropriazione di cose smarrite: può integrare furto e, per i successivi possessori, ricettazione.
- La presenza di indicazioni chiare sul titolare (nome, dati identificativi) e modalità di cessione che denotano occultamento o falsità rafforza l'elemento soggettivo della consapevolezza dell'origine illecita, necessario per la ricettazione.
- Il pubblico ministero può utilizzare il ricorso per saltum contro sentenze di proscioglimento derivanti da riqualificazione; se la Cassazione accoglie il ricorso e annulla, gli atti vanno trasmessi al giudice competente per l'appello (sostanzialmente la Corte d'Appello).
- Il giudice di merito deve valutare concretamente se il bene smarrito mantiene collegamenti esteriori sufficienti a ricostruire la titolarità: la mera affermazione di 'smarrimento' non è automatica esimente rispetto ai reati di furto o ricettazione.
- In casi analoghi, è utile per l'accusa documentare elementi oggettivi (dati sul titolo) e circostanze della consegna che evidenzino menzogne o artifici posti in essere dall'acquirente per occultare l'origine del bene.
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