Sentenza n. 140/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a - del provvedimento n. 17045 del 23.10.2025, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica - Edilizia del Comune di Positano ha respinto la istanza di compatibilità edilizia e paesaggistica per modeste difformità al Garage Mandara ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 380/2001 ed ha disposto la riviviscenza della ordinanza di demolizione 18/2025 per tali opere; b - del provvedimento n. 16023 dell'8.10.2025 di preavviso di diniego della istanza di compatibilità edilizia e paesaggistica, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990; c - del provvedimento n. 9201 (ordinanza n. 18) del 9.06.2025, notificato in data 17.06.2025, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica - Edilizia del Comune di Positano ha ingiunto al sig. Mandara la demolizione di una pluralità di opere presso l'Autorimessa "Parcheggio Mandara" in Viale Pasitea 93, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001; d - della relazione del tecnico comunale di Positano (n. 8947) del 4.06.2025; e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di compatibilità edilizia e paesaggistica ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, con riviviscenza dell’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, il preavviso di diniego, l’ordinanza di demolizione e la relazione tecnica presupposta. La controversia riguarda diverse opere di ampliamento, completamento, scavo e realizzazione di strutture presso un’autorimessa situata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, per le quali erano già pendenti due istanze di condono edilizio presentate ai sensi della l. 47/1985 e della l. 724/1994. Il Comune ha respinto la nuova istanza ritenendo inapplicabile l’art. 36-bis perché le opere sarebbero state realizzate in assenza di permesso di costruire, ritenendo inoltre ostativa la pendenza dei precedenti condoni, ipotizzando che le opere fossero successive al 23 ottobre 2008 sulla base del confronto con i grafici integrativi delle domande di condono e sostenendo la necessità di una valutazione globale degli interventi. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, l’illegittimità procedimentale del diniego per non avere il Comune sospeso il procedimento ex art. 36-bis in attesa della definizione dei condoni, né esaminato contestualmente le diverse istanze di regolarizzazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato e ha annullato il provvedimento di diniego n. 17045 del 23 ottobre 2025. La ragione decisiva è il vizio procedimentale derivante dal fatto che il Comune ha considerato pregiudiziale la definizione delle due istanze di condono edilizio, ma ha nondimeno concluso negativamente il procedimento ex art. 36-bis prima di pronunciarsi sui condoni. Secondo il giudice, l’amministrazione avrebbe dovuto sospendere il procedimento di accertamento di conformità in ragione della pendenza dei condoni oppure esaminare contestualmente le istanze, in un unico procedimento, così da valutare la possibile regolarizzazione degli abusi suscettibili di essere salvaguardati. Il TAR non ha definito nel merito gli ulteriori profili relativi all’applicabilità dell’art. 36-bis, alla data di realizzazione delle opere e alla valutazione globale degli interventi. L’ordinanza di demolizione è stata richiamata nel ricorso, ma il dispositivo annulla espressamente il solo provvedimento di diniego. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
valutazione della domanda di accertamento di conformità e compatibilità edilizia e paesaggistica
La pendenza di precedenti istanze di condono edilizio impone all’amministrazione, ove ritenuta pregiudiziale, di sospendere il procedimento ex art. 36-bis oppure di esaminare contestualmente le diverse istanze; non consente di definire negativamente il nuovo procedimento prima della decisione sui condoni.
art. 31 d.P.R. 380/2001
ingiunzione di demolizione
È richiamato quale fondamento dell’ordinanza di demolizione, senza una specifica statuizione interpretativa nel decisum.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato quale base normativa del preavviso di diniego, senza una specifica statuizione interpretativa nel decisum.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Il giudice ha definito la controversia in forma semplificata, ritenendo chiaro lo stato degli atti e manifesta la fondatezza del gravame.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione ritiene che la definizione di una preesistente istanza di condono edilizio sia pregiudiziale rispetto a una successiva domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, non può definire negativamente quest’ultima prima di pronunciarsi sul condono: deve sospendere il procedimento successivo oppure esaminare contestualmente le diverse istanze.
- La pendenza di una domanda di condono edilizio non legittima, di per sé, la chiusura negativa del procedimento di accertamento di conformità senza una previa definizione del rapporto di pregiudizialità e senza il coordinamento procedimentale tra le istanze di regolarizzazione.
- In presenza di più procedimenti amministrativi rivolti alla possibile regolarizzazione di opere edilizie connesse, l’amministrazione deve coordinare l’istruttoria e la decisione, anche mediante trattazione contestuale, quando ciò sia necessario per individuare quali abusi possano essere salvaguardati e regolarizzati.
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