Cassazione Penale, Sentenza n. 42987/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di consegna emessa dalla Corte di appello di Venezia avverso il mandato di arresto europeo emesso il 18 luglio 2024, basato su ordine interno belga del 19 giugno 2024 per plurimi reati (partecipazione ad organizzazione criminale, tratta di esseri umani, riciclaggio di proventi di furto, favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, truffa, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi) commessi tra dicembre 2020 e settembre 2022. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) carenza del mandato per omessa indicazione delle ragioni dell'emissione del provvedimento coercitivo interno (violazione artt. 6 e 18-ter legge n. 69/2005); 2) vizio per mancata verifica di proporzionalità e violazione di diritti fondamentali (artt. 5 TUE, 6,7,52 CDFUE e artt. 5 e 8 CEDU); 3) rischio di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri belghe (art. 2 legge n. 69/2005).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) il mandato di arresto europeo per finalità processuali non richiede l'esplicitazione dettagliata delle ragioni sottostanti il provvedimento coercitivo interno e non è compito dello Stato di esecuzione sindacare la necessità della presenza della persona al procedimento; 2) le questioni relative alla proporzionalità e alle motivazioni dell'ordine di cattura devono essere trattate dal giudice dello Stato di emissione e non possono essere riesaminate dallo Stato di esecuzione salvo i casi limitati di mandato emesso esclusivamente per finalità investigative; 3) per il rischio di trattamenti inumani la Corte di appello aveva correttamente richiesto e ottenuto informazioni integrative dalle autorità belghe (art. 16 legge cit.) e le assicurazioni ricevute erano esaurienti, per cui la censura sul merito di tali risposte era improponibile in cassazione ai sensi dell'art. 22 comma 1 legge n. 69/2005, come modificato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005 (attuazione mandato di arresto europeo)
art. 6, art. 18-ter, art. 16, art. 22
L'art. 6 prevede che la procedura di consegna per mandato di arresto europeo sia applicabile anche per finalità processuali; il comma 1-bis di art. 6 riguarda il diverso caso dei mandati emessi per finalità esecutive. L'art. 16 consente di richiedere informazioni integrative allo Stato di emissione in relazione a rischi per i diritti umani. L'art. 22 limita il sindacato in cassazione sulla motivazione della decisione di consegna.
Trattato sull'Unione europea (TUE)
Riferimento al principio di attribuzione e cooperazione tra Stati membri; usato in relazione alla disciplina del mutuo riconoscimento delle misure giudiziarie.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)
Richiamata nella doglianza relativa ai diritti fondamentali e al principio di proporzionalità; la Corte ha ritenuto che l'analisi di tali aspetti, nell'ambito del mandato processuale, non spetti allo Stato di esecuzione salvo casi limitati.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Evocata dal ricorrente per profili di libertà personale e rispetto della vita privata; la Corte ha richiamato la limitazione del riesame da parte dello Stato di esecuzione.
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo)
Decisione quadro 13 giugno 2002
Stabilisce requisiti e principi del mandato di arresto europeo; la Corte ha precisato che non richiede l'esplicitazione dettagliata delle ragioni del provvedimento coercitivo interno quando il mandato è per finalità processuali.
Direttiva 2014/41/UE e d.lgs. n. 108 del 21 giugno 2017
direttiva 3 aprile 2014; art. 7 d.lgs. n. 108/2017
L'art. 7 del d.lgs. codifica il principio di proporzionalità nell'ambito dell'ordine d'indagine europeo; la Corte ha osservato che l'introduzione dell'ordine d'indagine europeo non ha modificato le condizioni di legittimità del mandato di arresto europeo.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 6, n. 14887 del 09/04/2024; Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023 (Arciszewski)
Richiami a precedenti di legittimità che confermano che lo Stato di esecuzione non deve sindacare le ragioni processuali interne del mandato salvo il caso di finalità esclusivamente investigative.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
modifica art. 22 legge n. 69/2005
Ha limitato ulteriormente il sindacato di merito in sede di cassazione sulla motivazione della decisione di consegna.
Massime di principio
- Il mandato di arresto europeo emesso per finalità processuali non richiede che lo Stato emittente espliciti dettagliatamente le ragioni soggettive della necessità della misura coercitiva; lo Stato di esecuzione deve rispettare il principio di mutuo riconoscimento e non sindacare la necessità della presenza della persona al procedimento, salvo casi eccezionali.
- La verifica di proporzionalità e delle motivazioni dell'ordine di cattura appartiene di norma al giudice dello Stato che ha emesso il provvedimento; lo Stato di esecuzione interviene solo in presenza di un mandato emesso esclusivamente per finalità investigative o se presenti profili particolarmente manifesti di illegittimità o di violazione dei diritti fondamentali rilevabili in via autonoma.
- Se il ricorrente invoca il rischio di trattamenti inumani o degradanti in seguito alla consegna, lo Stato di esecuzione deve chiedere informazioni integrative allo Stato di emissione (art. 16 legge n. 69/2005) e valutare le risposte; adeguate rassicurazioni possono escludere il divieto di consegna.
- Le censure sul merito delle risposte fornite dallo Stato di emissione riguardo alle condizioni detentive e simili sono in gran parte inammissibili in sede di cassazione per le limitazioni procedurali previste dall'art. 22, pertanto chi impugna deve fornire elementi concreti e aggiornati a sostegno del rischio di violazioni.
- In situazioni analoghe, la strategia difensiva efficace è rivolgersi tempestivamente al giudice dello Stato di emissione per contestare proporzionalità e necessità processuali e, contemporaneamente, produrre prove oggettive e aggiornate sulle condizioni detentive nello Stato richiedente per impedire l'esecuzione del mandato.
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