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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30506/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione. La condanna per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Secondo la Corte di cassazione, i tre motivi di ricorso riproducevano sostanzialmente le censure già svolte in appello e già esaminate dal giudice territoriale. Il primo motivo contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; la Corte ha ricordato che per integrare la violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 è sufficiente il dolo generico, cioè la consapevolezza degli obblighi derivanti dalla misura e la volontà di violarne le prescrizioni, senza rilievo delle finalità perseguite. La doglianza è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando la condotta complessiva e l'abitualità, anche in ragione di precedenti specifici. Il terzo motivo contestava il riconoscimento della recidiva; la Corte ha osservato che il giudice di merito non si era limitato al mero dato formale dei precedenti penali, ma li aveva correlati alla nuova condotta, tenendo conto anche della vicinanza temporale dell'ultimo fatto e della maggiore capacità a delinquere, con motivazione immune da vizi logici.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è integrata dal dolo generico: occorre la consapevolezza degli obblighi imposti dalla misura e la cosciente volontà di violarne le prescrizioni, senza che rilevino le finalità della condotta.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va valutata in concreto, considerando modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado della colpevolezza, con apprezzamento complessivo del disvalore del fatto; può essere esclusa se la condotta complessiva e l'abitualità evidenziano non tenuità.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    La valutazione della particolare tenuità del fatto deve avvenire alla luce dei criteri di commisurazione della pena, considerando le peculiarità concrete della vicenda e il suo complessivo disvalore.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva va verificata in concreto, apprezzando se la reiterazione dell'illecito sia indice effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosità, non potendo fondarsi sul mero riscontro formale dei precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa.

Massime di principio

  • Nel reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: non occorre un fine ulteriore, ma solo la consapevolezza del contenuto precettivo della misura e la volontà di non osservarla.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e concreta della condotta, delle sue conseguenze e del grado di colpevolezza; può essere esclusa quando la reiterazione della condotta e i precedenti specifici mostrino un disvalore non lieve.
  • La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base dei precedenti penali, ma richiede un giudizio in concreto sulla loro significatività rispetto al nuovo fatto, alla distanza temporale, alla natura dei reati e alla personalità dell'autore.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione del merito quando la motivazione del giudice di appello è congrua e immune da vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati contro la PAParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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