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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8148/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per truffa (art. 640 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.) relativa alla richiesta di rimborso di titoli ricevuta per errore dalla banca; il ricorrente deduceva mancanza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)), contestava l'esistenza degli artifici e raggiri poiché aveva usato le proprie generalità e non quelle della persona offesa, e deduceva altresì omessa motivazione sulla negazione del beneficio della non menzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi in quanto miravano a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, avendo i giudici di merito dato motivazioni congrue e coerenti (doppia conferma di colpevolezza da Tribunale e Corte d'appello). Ha confermato che l'inoltro della richiesta di rimborso dopo aver ricevuto per errore la lettera destinata all'omonimo costituiva artificio/raggiro e che l'assunzione della qualità altrui (titolarità del rapporto) integra la sostituzione di persona. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla non menzione: la Corte d'appello aveva implicitamente motivato il diniego valutando il disvalore del fatto e il comportamento successivo dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La condotta contestata è stata qualificata come truffa: l'aver indotto il soggetto erogante (la banca) in errore mediante artifici/raggiri per ottenere il rimborso costituisce il fatto tipico del reato.

  • art. 494 cod. pen.

    La sostituzione di persona viene ricostruita anche come assunzione di una «qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici» (la titolarità del rapporto che legittimava il rimborso): tale assunzione è funzionale alla realizzazione della truffa.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.

    Limiti del sindacato della Cassazione sulla motivazione: non è consentita una rivalutazione del fatto in sede di legittimità; il giudice di legittimità verifica l'adeguatezza della motivazione, non svolge un'indagine sul merito per sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena che sono rilevanti anche ai fini della valutazione della concessione di benefici (es. non menzione); il giudice può negare benefici se, valutati i criteri, ritiene che il reo non meriti ulteriori vantaggi.

  • art. 175 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. pen. nella richiesta di benefici: la motivazione sul diniego della non menzione è necessaria quando l'imputato deduca circostanze specifiche che giustifichino il beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso sia ritenuto inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha irrogato euro 3.000 considerando profili di colpa.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione per cassazione la Corte verifica la motivazione in termini di adeguatezza e logicità, ma non può riconsiderare i fatti per sovrapporre una nuova valutazione probatoria: se la decisione di merito è congruamente motivata e confermata in secondo grado, il ricorso che chiede una rivalutazione fattuale è inammissibile.
  • La sostituzione di persona non si limita allo scambio fisico d'identità: rientra anche l'assunzione di una qualità giuridica (es. la titolarità di un rapporto che legittima una richiesta di rimborso). Pertanto, utilizzare a scopo fraudolento la titolarità altrui può integrare l'art. 494 anche se non è stata usata esattamente la carta d'identità altrui.
  • La semplice coincidenza di nome (anche con diversa data di nascita) non esclude automaticamente l'inganno quando gli elementi comunicativi (es. l'invio per raccomandata invece che tramite il promotore) e le circostanze dimostrino che l'intermediario è stato indotto in errore.
  • Per ottenere in appello o in cassazione la concessione della non menzione occorre che l'imputato abbia dedotto e documentato circostanze specifiche conformi ai criteri dell'art. 133 c.p. pen.; se l'istanza è generica e collegata solo a una contestazione della pena, il giudice può ritenere sufficiente una motivazione implicita nel diniego quando abbia espressamente valutato il disvalore del fatto e il comportamento post-fatto.
  • Chi riceve per errore comunicazioni o somme intestate ad altro soggetto e intende restituirle o chiarire la situazione dovrebbe agire con modalità trasparenti (contattare immediatamente la banca o l'intermediario), per evitare che un comportamento volto a ottenere il rimborso venga ricondotto a artificio o a sostituzione di persona.

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