Cassazione Penale, Sentenza n. 8148/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per truffa (art. 640 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.) relativa alla richiesta di rimborso di titoli ricevuta per errore dalla banca; il ricorrente deduceva mancanza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)), contestava l'esistenza degli artifici e raggiri poiché aveva usato le proprie generalità e non quelle della persona offesa, e deduceva altresì omessa motivazione sulla negazione del beneficio della non menzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi in quanto miravano a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, avendo i giudici di merito dato motivazioni congrue e coerenti (doppia conferma di colpevolezza da Tribunale e Corte d'appello). Ha confermato che l'inoltro della richiesta di rimborso dopo aver ricevuto per errore la lettera destinata all'omonimo costituiva artificio/raggiro e che l'assunzione della qualità altrui (titolarità del rapporto) integra la sostituzione di persona. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla non menzione: la Corte d'appello aveva implicitamente motivato il diniego valutando il disvalore del fatto e il comportamento successivo dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La condotta contestata è stata qualificata come truffa: l'aver indotto il soggetto erogante (la banca) in errore mediante artifici/raggiri per ottenere il rimborso costituisce il fatto tipico del reato.
art. 494 cod. pen.
La sostituzione di persona viene ricostruita anche come assunzione di una «qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici» (la titolarità del rapporto che legittimava il rimborso): tale assunzione è funzionale alla realizzazione della truffa.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Limiti del sindacato della Cassazione sulla motivazione: non è consentita una rivalutazione del fatto in sede di legittimità; il giudice di legittimità verifica l'adeguatezza della motivazione, non svolge un'indagine sul merito per sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena che sono rilevanti anche ai fini della valutazione della concessione di benefici (es. non menzione); il giudice può negare benefici se, valutati i criteri, ritiene che il reo non meriti ulteriori vantaggi.
art. 175 c.p.p.
Richiamato in relazione all'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. pen. nella richiesta di benefici: la motivazione sul diniego della non menzione è necessaria quando l'imputato deduca circostanze specifiche che giustifichino il beneficio.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso sia ritenuto inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha irrogato euro 3.000 considerando profili di colpa.
Massime di principio
- In sede di impugnazione per cassazione la Corte verifica la motivazione in termini di adeguatezza e logicità, ma non può riconsiderare i fatti per sovrapporre una nuova valutazione probatoria: se la decisione di merito è congruamente motivata e confermata in secondo grado, il ricorso che chiede una rivalutazione fattuale è inammissibile.
- La sostituzione di persona non si limita allo scambio fisico d'identità: rientra anche l'assunzione di una qualità giuridica (es. la titolarità di un rapporto che legittima una richiesta di rimborso). Pertanto, utilizzare a scopo fraudolento la titolarità altrui può integrare l'art. 494 anche se non è stata usata esattamente la carta d'identità altrui.
- La semplice coincidenza di nome (anche con diversa data di nascita) non esclude automaticamente l'inganno quando gli elementi comunicativi (es. l'invio per raccomandata invece che tramite il promotore) e le circostanze dimostrino che l'intermediario è stato indotto in errore.
- Per ottenere in appello o in cassazione la concessione della non menzione occorre che l'imputato abbia dedotto e documentato circostanze specifiche conformi ai criteri dell'art. 133 c.p. pen.; se l'istanza è generica e collegata solo a una contestazione della pena, il giudice può ritenere sufficiente una motivazione implicita nel diniego quando abbia espressamente valutato il disvalore del fatto e il comportamento post-fatto.
- Chi riceve per errore comunicazioni o somme intestate ad altro soggetto e intende restituirle o chiarire la situazione dovrebbe agire con modalità trasparenti (contattare immediatamente la banca o l'intermediario), per evitare che un comportamento volto a ottenere il rimborso venga ricondotto a artificio o a sostituzione di persona.
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