Cassazione Penale, Sentenza n. 12491/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cusumano impugna l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha accolto l'appello della Procura e ha applicato nei suoi confronti la misura interdittiva del divieto di esercizio dell'attività d'impresa per 12 mesi, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e di causazione del fallimento mediante false comunicazioni sociali (Polaris S.r.l., fallita il 31/07/2019). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 292 e 273 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame limitato la cognizione al solo profilo delle esigenze cautelari senza riesaminare ex novo la gravità indiziaria e gli altri presupposti della misura; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p. per illogicità sulla attualità e concretezza del pericolo di recidiva, sostenendo che non sussistono elementi di reiterazione e che la condotta sarebbe stata occasionale; 3) omessa o insufficiente motivazione sulla durata della misura ai sensi dell'art. 308 comma 2 c.p.p., essendo stata fissata al massimo senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha stabilito che, in caso di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della misura cautelare da parte del G.I.P., il Tribunale del riesame deve riesaminare ex novo l'intera vicenda cautelare e verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge (artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p.), ivi inclusa la gravità indiziaria, anche alla luce delle allegazioni difensive e dei documenti prodotti in sede di appello. Poiché il Tribunale si era limitato a valutare soltanto le esigenze cautelari senza affrontare la gravità indiziaria, la Cassazione ha annullato il provvedimento e rinviato al Tribunale del riesame per un nuovo esame conforme ai principi indicati. Gli altri motivi sono stati assorbiti e restano quindi non decidendi per ora.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame, in caso di appello del pubblico ministero contro il rigetto della misura cautelare, ha il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza e di adottare la misura solo dopo motivazione che rispetti i criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché di adeguatezza e proporzionalità.
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda i presupposti per l'adozione di misure cautelari; la Corte ha richiamato l'obbligo del tribunale del riesame di verificare puntualmente la sussistenza di tali condizioni quando è impugnato il rigetto del G.I.P.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma collegata alle esigenze cautelari (pericolo di recidiva). La Corte ha richiamato che la attualità e concretezza del pericolo di recidiva devono essere adeguatamente motivate e non possono essere ricavate da mere congetture o dal solo fatto che l'indagato ricopra cariche sociali in altre societa'.
art. 308 comma 2 cod. proc. pen.
Disposizione sulla durata delle misure interdittive; la Corte ha rilevato come la motivazione sulla durata debba essere adeguata e non limitarsi all'applicazione del termine massimo senza giustificazione (motivo comunque assorbito nel giudizio principale).
artt. 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.
Richiamati come parte del complesso degli articoli che definiscono presupposti e limiti per l'adozione delle misure cautelari che il Tribunale del riesame deve valutare integralmente in caso di appello del P.M.
Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004 (Donelli) e Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022 (Saracino)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare il principio secondo cui il tribunale del riesame, in presenza dell'appello del P.M. contro il rigetto del G.I.P., non si limita a esaminare i soli punti dedotti nell'impugnazione ma deve procedere a una verifica integrale dei presupposti della misura cautelare.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero impugna il rigetto di una misura cautelare, il tribunale del riesame deve riesaminare ex novo tutta la questione cautelare e non limitarsi ai soli profili indicati nel gravame.
- La gravità indiziaria va valutata espressamente dal tribunale del riesame anche alla luce delle prove e delle memorie difensive prodotte in sede di appello; l'omissione di questa valutazione può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Il pericolo di recidiva non può essere desunto automaticamente dal fatto che l'indagato ricopra cariche in altre societa'; servono elementi concreti e attuali di reiterazione o propensione a delinquere.
- La durata delle misure interdittive deve essere motivata adeguatamente: l'applicazione del termine massimo senza specifica giustificazione è censurabile.
- La violazione del principio di ampiezza della cognizione in sede di riesame integra un vizio procedurale grave che giustifica l'annullamento con rinvio per nuovo esame conforme ai criteri di legge e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
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