Sentenza n. 3352/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2712/2025 [rectius 2718/2025], in esito al giudizio RG n. 9738/2024, resa in data 17 giugno 2025 dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notifica della pronuncia in forma esecutiva, e ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta. Ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito con un mero atto formale e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre esaminato il regime delle spese successive alla sentenza azionata, distinguendo quelle funzionali alla pubblicazione, esame e notificazione del titolo e agli atti accessori, riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, dalle spese di precetto e delle procedure esecutive civili non satisfattive, non riconoscibili perché derivanti dalla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, ponendo in essere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutti gli atti necessari, compresa l’attribuzione alla ricorrente dei buoni elettronici da € 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza in ragione del passaggio in giudicato della sentenza, dell’inadempimento non contestato e del decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, stabilendo che egli provveda entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e possa compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del Commissario, pari a € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha precisato che nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio e aventi titolo nel provvedimento giudiziale, mentre non sono riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nonché di adottare le misure necessarie a garantirla.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell’azione di ottemperanza promossa per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, anche quando il titolo giudiziale proviene dal giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali prima dell’esperimento delle azioni esecutive.
artt. 474 e seguenti c.p.c.
Richiamati per distinguere le spese del precetto e dell’esecuzione forzata civile, non riconoscibili nel giudizio di ottemperanza quando derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l’amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente al comando giudiziale.
- Per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere rispettato il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per il giudizio di ottemperanza.
- In presenza di un inadempimento non contestato e adeguatamente documentato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive alla sentenza che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione o ad altri atti accessori necessari all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, in quanto derivanti dalla scelta del creditore di ricorrere a strumenti diversi dall’ottemperanza.
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