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Sentenza

Sentenza n. 1926/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento emesso dalla Prefettura di Torino (Area I bis), prot. Interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, Fasc. n. -OMISSIS- Area I bis/Ant, con cui si informava la ricorrente che «sussistono elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne e scelte e gli indirizzi»; - della comunicazione di avvio del procedimento dalla Prefettura di Torino (AREA I bis), Prot. Uscita N.-OMISSIS- del -OMISSIS-, Fasc. n. -OMISSIS- Area I bis/Ant; - dell’atto p. n. fasc. del -OMISSIS-, con cui è stata adottata la «Codecisione sfavorevole della Struttura Binazionale n. -OMISSIS-» di diniego di rinnovo dell’iscrizione alla lista bianca (c.d. white list), trasmessa (quale “ALLEGATO A”) con comunicazione della Prefettura Torino (AREA I bis) Prot. Uscita N.-OMISSIS-, Fasc. n. -OMISSIS-; - del provvedimento del -OMISSIS-, adottato da Comune di Grugliasco, Prot. -OMISSIS-, recante «REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPOLOGIA B N. -OMISSIS- PER PROVVEDIMENTO ANTIMAFIA INTERDITTIVO»; - della comunicazione -OMISSIS- del -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, avente a oggetto «Trasmissione comunicazione del Prefetto di Torino Fasc. n. -OMISSIS-», con cui si comunica contestualmente la caducazione automatica del contratto di sublocazione relativo all’immobile sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento impugnato;

Giustizia amministrativa202600403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Torino e atti conseguenti, tra cui il diniego di rinnovo dell'iscrizione alla white list, la revoca dell'autorizzazione comunale al commercio su aree pubbliche e la comunicazione di caducazione automatica del contratto di sublocazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'informativa antimafia interdittiva e gli atti consequenziali, deducendo: a) violazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011 ed eccesso di potere, perché la Prefettura non avrebbe adeguatamente considerato che il fratello ritenuto contiguo alla criminalità organizzata era socio accomandante, privo di poteri gestori, e aveva esercitato il recesso all'avvio del procedimento, facendo venir meno gli interessi economici comuni; b) violazione degli artt. 84 e 91, perché l'interdittiva sarebbe fondata sul solo legame familiare, nonostante la cessazione dei rapporti personali tra i fratelli; c) violazione degli stessi articoli ed eccesso di potere, perché non sarebbe provato che la ricorrente gestisse di fatto l'attività di un'altra società per eludere la normativa antimafia; d) violazione dell'art. 94-bis ed eccesso di potere, per avere escluso l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa senza motivazione; e) violazione degli artt. 92 d.lgs. 159/2011 e 7 e 10 l. 241/1990, oltre a eccesso di potere, perché il provvedimento sarebbe stato adottato molto tempo dopo i fatti e avrebbe introdotto presupposti fattuali e giuridici non indicati nella comunicazione di avvio. Sono stati impugnati anche il diniego di rinnovo della white list e gli atti conseguenti, sul presupposto della loro dipendenza dall'interdittiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito; ha ritenuto di poter soprassedere sull'eccezione di inammissibilità relativa all'impugnazione della codecisione sfavorevole della Struttura Binazionale, risultando comunque infondato il gravame. Ha giudicato legittima la valutazione prefettizia, basata su un insieme di elementi da apprezzare unitariamente secondo il criterio prognostico del «più probabile che non»: il soggetto ritenuto contiguo alla criminalità organizzata era gravemente indiziato di sette reati, quattro aggravati dal metodo mafioso, intratteneva rapporti abituali con appartenenti alla 'ndrangheta e aveva organizzato un pestaggio nei locali della ricorrente, preceduto da un incontro cui aveva partecipato anche il fratello socio accomandante. Altri episodi e intercettazioni indicavano che i fratelli avrebbero fatto ricorso a contatti criminali anche per risolvere questioni personali. La Prefettura aveva inoltre considerato le denunce a carico dell'altro fratello, la partecipazione dei familiari più stretti a società collegate e la sostanziale sovrapposizione delle attività della ricorrente e dell'impresa del soggetto ritenuto contiguo, da cui era ragionevole desumere una gestione di fatto e una regia familiare. Il recesso dalla società non ha superato tale quadro, anche perché al socio era subentrata una parente che risultava comunque accompagnarsi al medesimo, elemento indicativo del permanere di legami indiretti. Il motivo sull'art. 94-bis è stato respinto: la misura presuppone un'agevolazione occasionale, mentre gli elementi esposti mostravano un condizionamento non episodico e fattori ancora attuali; non occorreva una specifica confutazione autonoma se dalla motivazione dell'interdittiva emergeva chiaramente la natura strutturale e permanente dei fattori di rischio. È stato respinto anche il motivo procedimentale: le ragioni del provvedimento costituivano, secondo il TAR, la fisiologica evoluzione del contraddittorio instaurato tra amministrazione e società. Gli atti conseguenti sono rimasti privi di autonoma censura utile, essendo contestati in dipendenza dell'interdittiva. Spese a carico della ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Proprio per le finalità preventive dell’istituto non è necessario che sia provata l'intervenuta infiltrazione mafiosa bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.

    L'interdittiva antimafia ha funzione preventiva e può essere adottata senza prova dell'infiltrazione già realizzata, quando elementi sintomatico-presuntivi consentano una prognosi discrezionale di pericolo di ingerenza mafiosa.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Ebbene, nel caso di specie l’amministrazione ha dato compiutamente atto di una serie di fattori che dimostrano come l’agevolazione non solo non sia stata meramente occasionale ma che sussistano ancora valide ragioni per ritenere che la ricorrente sia sottoposta a una regia famigliare unica, che la rende permeabile all’infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

    Le misure previste dall'art. 94-bis presuppongono un'agevolazione occasionale; possono essere escluse quando la motivazione dell'interdittiva evidenzi una regia familiare e fattori di condizionamento strutturali e tuttora attuali.

  • art. 92 d.lgs. 159/2011

    Il Collegio non ravvisa infine alcuna violazione del contraddittorio procedimentale, posto che le ragioni indicate nel provvedimento impugnato rappresentano la fisiologica evoluzione della dialettica instaurata tra amministrazione e privato.

    Nel caso esaminato, l'inserimento nel provvedimento di ragioni che costituiscono la fisiologica evoluzione del contraddittorio procedimentale non ha determinato una violazione delle garanzie procedimentali.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Il Collegio non ravvisa infine alcuna violazione del contraddittorio procedimentale, posto che le ragioni indicate nel provvedimento impugnato rappresentano la fisiologica evoluzione della dialettica instaurata tra amministrazione e privato.

    La comunicazione di avvio e la partecipazione procedimentale non impediscono che il provvedimento conclusivo sviluppi le ragioni emerse nel corso della dialettica tra amministrazione e privato, purché si tratti della sua fisiologica evoluzione.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva: non richiede la prova dell'infiltrazione mafiosa già realizzata, ma elementi sintomatico-presuntivi idonei a fondare, secondo una prognosi improntata al criterio del «più probabile che non», il pericolo di ingerenza. Gli indizi devono essere valutati unitariamente e nella loro connessione, non isolatamente.
  • I rapporti familiari con soggetti contigui alla criminalità organizzata possono concorrere a fondare un'interdittiva soltanto se, valutati insieme a circostanze obiettive quali cointeressenze economiche, vicende condivise, assetti societari e sovrapposizione delle attività, rendano plausibile una conduzione o regia familiare dell'impresa o la possibilità di un'influenza mafiosa, anche indiretta.
  • Il recesso formale di un socio ritenuto contiguo alla criminalità organizzata non è di per sé decisivo se gli elementi del caso consentono di ritenere persistenti legami indiretti e una capacità di influenza sull'impresa; la valutazione prefettizia deve considerare la sostanza dei rapporti e non soltanto gli assetti societari formali.
  • Le misure di prevenzione collaborativa dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 presuppongono un'agevolazione occasionale e una prognosi favorevole circa la possibilità che l'impresa si affranchi dal condizionamento. Non è necessaria una motivazione autonoma sull'esclusione di tali misure quando dalla motivazione dell'interdittiva emerga chiaramente la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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