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Ordinanza

Ordinanza n. 2709/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 55343 del 02.03.2026; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202604427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna relativa al percorso di specializzazione sul sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata comunicata la conclusione negativa del procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna per la specializzazione sul sostegno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, in particolare, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. Sono state inoltre censurate le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo e la motivazione concernente le divergenze tra i programmi formativi, in rapporto alla disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e alla libera circolazione dei lavoratori.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato fino alla cessazione, il 30 giugno 2026, del contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato della ricorrente. A un primo sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione svolta all'estero e l'esperienza professionale maturata. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo risultavano già superate dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata nell'ordinanza e che la motivazione sulle divergenze formative doveva essere rigorosa, anche alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e della possibilità di colmare le differenze mediante adeguate misure compensative. La tutela è stata concessa ai sensi dell'art. 55 c.p.a., tenendo conto anche del pregiudizio connesso alla scadenza del contratto di insegnamento. È stata fissata l'udienza di merito al 17 marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per riconoscere la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare e sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento.

  • diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali

    Le divergenze tra i percorsi formativi devono essere motivate rigorosamente e, ove possibile, possono essere superate mediante adeguate misure compensative, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione deve valutare complessivamente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, insieme all'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
  • Il diniego fondato sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, anche in considerazione dei principi europei di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze tra i percorsi formativi possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; pertanto, la mera rilevazione di divergenze formative non giustifica automaticamente il diniego del riconoscimento.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un diniego di riconoscimento professionale, il pregiudizio derivante dalla perdita o dalla cessazione imminente di un contratto di insegnamento può concorrere a fondare la sospensione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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