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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07027/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro carcerario prestato in modo continuativo per molti anni presso l’amministrazione penitenziaria. In appello era stato riconosciuto il diritto all’adeguamento retributivo ex art. 22 L. n. 354/1975 fino a maggio 2016, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze, ma era stato escluso il T.F.R. perché ritenuto esigibile solo alla cessazione del rapporto, non allegata né provata. Era stata inoltre riconosciuta, in favore dell’INPS, la contribuzione sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2120 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il T.F.R. nonostante un preteso patto o accordo di conglobamento, in base al quale il T.F.R. sarebbe stato mensilmente corrisposto e quindi dovuto anche sulle differenze retributive riconosciute; ha invocato anche omesso esame di fatti documentali e non contestati; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte compensato le spese dei gradi di merito nonostante, secondo il ricorrente, la questione della decorrenza della prescrizione fosse caratterizzata da contrasti giurisprudenziali tali da escludere la compensazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito, e che richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che il ricorso non indicava specificamente dove la questione del preteso accordo di conglobamento fosse stata dedotta prima, né riproduceva in modo sufficiente la fonte richiamata, e che comunque l’art. 2120 c.c. prevede il T.F.R. alla cessazione del rapporto, non un accredito mensile continuativo senza specifica causale. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo legittima la compensazione delle spese in presenza di contrasti giurisprudenziali e del consolidarsi solo recente dell’orientamento sulla decorrenza della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese nei confronti del Ministero della giustizia; le spese tra INPS e altre parti sono state compensate. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 354/1975

    adeguamento della retribuzione spettante per il lavoro carcerario

    costituisce il titolo del diritto azionato per ottenere l’adeguamento retributivo del lavoro penitenziario

  • art. 2120 c.c.

    il T.F.R. matura ed è esigibile, in via ordinaria, alla cessazione del rapporto di lavoro; non è configurabile un accredito mensile continuativo senza specifica base causale

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    non possono fondare in cassazione una censura su una questione di fatto nuova e non dedotta nei precedenti gradi di merito

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la censura per violazione di legge non può essere utilizzata per introdurre questioni fattuali nuove

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    l’omesso esame è deducibile solo se il fatto decisivo sia stato oggetto di discussione tra le parti

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, salvo diversa regolazione giustificata

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione è legittima in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, tra cui il contrasto giurisprudenziale e il successivo consolidarsi di un orientamento

  • art. 24 Cost.

    richiamato solo a sostegno della censura sulle spese, senza accoglimento

  • Corte cost. n. 77/2018

    consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ragioni, tra cui il contrasto giurisprudenziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto/inammissibilità è dovuto, se spettante, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per l’ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione di fatto non trattata nei gradi di merito; il ricorrente deve anche indicare in quale atto precedente abbia dedotto la questione, per consentire il controllo ex actis.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile solo se quel fatto sia stato effettivamente oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di merito.
  • Il T.F.R. non può essere riconosciuto come quota mensile continuativa in mancanza di una specifica fonte negoziale o legale che deroghi al modello dell’art. 2120 c.c.; la maturazione ordinaria del credito avviene alla cessazione del rapporto.
  • La mera indicazione in busta paga di voci retributive non è sufficiente a dimostrare un conglobamento del T.F.R. se non sono chiarite le fonti, le modalità e la causale dell’operazione.
  • La compensazione delle spese è legittima quando la controversia sia stata caratterizzata da contrasti giurisprudenziali o dal successivo consolidamento di un orientamento che ha inciso sull’esito della lite.
  • Quando la censura è inammissibile o il ricorso è comunque respinto, permane l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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