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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-445/24

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 novembre 2025. — MS Amlin Insurance SE contro (W)onderweg VZW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva (UE) 2015/2302 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Articolo 3, paragrafo 6 – Nozione di “viaggiatore” – Persona giuridica che ha concluso un contratto di viaggio per i suoi associati. — Causa C-445/24

Giurisprudenza europea62024CJ0445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di "viaggiatore" della direttiva 2015/2302 non si limita alle persone fisiche. Un’associazione senza scopo di lucro che stipula in nome proprio un pacchetto turistico per conto dei propri associati rientra nella tutela della direttiva, anche ai fini della protezione in caso di insolvenza dell’organizzatore. La soluzione valorizza il tenore letterale della disposizione, il contesto sistematico e l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione ed evitare vuoti di tutela.

Nozione di "viaggiatore" nella direttiva pacchetti turistici: inclusione di una persona giuridica che conclude in nome proprio un pacchetto per conto dei propri associati

La questione giuridica

Se l’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che la nozione di "viaggiatore" comprende anche una persona giuridica, come un’associazione senza scopo di lucro, che conclude occasionalmente con un professionista, in nome proprio ma per conto di alcuni propri associati, un contratto di pacchetto turistico.

Principio di diritto

L’articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "viaggiatore" comprende anche una persona giuridica, come un’associazione senza scopo di lucro, quando essa conclude con un organizzatore, in nome proprio ma per conto di uno o più associati, un contratto di pacchetto turistico rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva; tale soggetto può quindi far valere i diritti di protezione, compreso il diritto al rimborso in caso di insolvenza dell’organizzatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2015/2302/UE
  • Direttiva 90/314/CEE
  • Articolo 114 TFUE
  • Articolo 169 TFUE
  • Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Nozione di "viaggiatore" e associazione senza scopo di lucro

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) in materia di pacchetti turistici e protezione in caso di insolvenza dell’organizzatore. La Corte è chiamata a stabilire se una persona giuridica, in particolare un’associazione senza scopo di lucro, possa essere considerata "viaggiatore" ai sensi della direttiva 2015/2302 quando conclude un pacchetto turistico in nome proprio per conto dei propri associati.

Fatti e procedimento principale

La (W)onderweg VZW, associazione senza scopo di lucro attiva a favore di persone con disturbi dello spettro autistico e provenienti da famiglie a basso reddito, aveva concluso nel 2020 un contratto di viaggio "citytrip" per alcuni associati, comprensivo di trasporto ferroviario e hotel, per un importo di EUR 9.165,14. A seguito delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, il viaggio era stato rinviato più volte e, dopo il fallimento dell’agenzia di viaggi, l’associazione aveva chiesto il rimborso alla compagnia assicurativa MS Amlin Insurance SE, che garantiva il rischio di insolvenza dell’agenzia.

La domanda era stata accolta in appello, ma la compagnia assicurativa aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo che l’associazione non potesse qualificarsi come "viaggiatore" perché tale nozione sarebbe riservata alle persone fisiche.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che la nozione di "viaggiatore" comprenda anche una persona giuridica, come un’associazione senza scopo di lucro, che acquista occasionalmente un pacchetto turistico per i propri associati.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2015/2302, soprattutto gli articoli 2, 3, 5, 12, 17 e 23;
  • la precedente direttiva 90/314/CEE, abrogata dalla nuova direttiva;
  • l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale;
  • gli articoli 114 TFUE e 169 TFUE, richiamati nei considerando sulla tutela dei consumatori;
  • l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativo alla protezione dei consumatori.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che l’articolo 3, punto 6, definisce il viaggiatore come "chiunque" intende concludere un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso. Tale formulazione non distingue tra persone fisiche e giuridiche. Al contrario, la direttiva distingue espressamente, altrove, tra persone fisiche e giuridiche quando lo ritiene necessario, come nell’articolo 3, punto 7, relativo al "professionista".

La Corte valorizza poi il contesto normativo: il considerando 7 mostra che la direttiva mira a proteggere non solo i consumatori ma anche altre categorie di soggetti che prenotano viaggi tramite i canali dei consumatori; inoltre, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), prevede espressamente che i pacchetti acquistati in base a un accordo generale per viaggi professionali tra un professionista e una persona fisica o giuridica siano esclusi dall’ambito di applicazione, il che presuppone che, in linea di principio, le persone giuridiche possano rientrare nella direttiva.

Sotto il profilo teleologico, la Corte sottolinea che la direttiva 2015/2302 mira a colmare lacune della disciplina precedente, a rafforzare la protezione e a garantire un elevato livello di tutela. Un’interpretazione restrittiva escluderebbe soggetti che, pur non viaggiando personalmente, concludono contratti di pacchetto per conto di persone fisiche, spesso consumatori; ciò indebolirebbe la protezione effettiva e creerebbe un vuoto giuridico, perché il contratto resterebbe valido senza che il soggetto che lo ha concluso possa esercitarne i diritti.

La Corte precisa inoltre che la qualità di "viaggiatore" non si perde dopo la conclusione del contratto: chi ha concluso il pacchetto in nome proprio per conto di terzi conserva tale qualità e può far valere i diritti derivanti dalla direttiva, compresa la garanzia per il rimborso in caso di insolvenza dell’organizzatore.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica, come un’associazione senza scopo di lucro, che conclude in nome proprio ma per conto di alcuni associati un contratto di pacchetto turistico, rientra nella nozione di "viaggiatore".

Principio affermato

La nozione di "viaggiatore" nella direttiva 2015/2302 è autonoma e ampia: comprende anche persone giuridiche che stipulano un pacchetto turistico per conto di persone fisiche, potendo così beneficiare della protezione prevista dalla direttiva, incluso il rimborso delle somme pagate in caso di insolvenza dell’organizzatore.

Come è indicizzato

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