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Sentenza

Sentenza n. 2683/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 249, depositata il 13 marzo 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che aveva ordinato il pagamento di 2.500 euro mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui era sorto il diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione, nonché le spese di lite, per il mancato riconoscimento della Carta del docente negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva via PEC ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo o inosservanza e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione costituitasi non ha dedotto di avere pagato il residuo né ha eccepito fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando la Carta del docente e accreditando 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione, nonché le spese e gli accessori dovuti. Ha assegnato all’amministrazione 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega; il commissario dovrà intervenire, su istanza della ricorrente, entro i successivi 60 giorni e riferire al Tribunale sull’attività svolta. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato per adempiere; l’eventuale penale maturata rientra nel mandato commissariale. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché l’inadempimento si era protratto senza giustificazione, l’esecuzione non presentava particolare complessità e il Ministero non aveva rappresentato ragioni ostative; la prosecuzione della penalità oltre il termine sarebbe invece risultata iniqua, essendo previsto l’intervento sostitutivo del commissario. Spese di lite a carico del Ministero, liquidate in 550 euro oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’amministrazione scolastica debitrice, nonché il rispetto del termine di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996 (gg. 120);

    Il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento dell’amministrazione debitrice è condizione procedurale da rispettare prima di ottenere l’esecuzione coattiva; nel caso concreto il TAR ne ha accertato il decorso.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    che la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94 – dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;

    Gli importi dovuti in esecuzione del giudicato sono maggiorati di interessi o rivalutazione dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    che invero, premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che il Ministero non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.);

    La penalità di mora può essere applicata anche per l’inadempimento di condanne pecuniarie, se non risulta manifestamente iniqua; la valutazione considera, tra l’altro, la giustificazione del ritardo, la complessità delle attività richieste e l’esistenza di ragioni ostative. Nel caso concreto è stata fissata in misura pari agli interessi legali e limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo, dopo il quale è previsto l’intervento sostitutivo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    previa distrazione in favore del legale di parte ricorrente indicato in epigrafe, dichiaratosi antistatario ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 93 c.p.c., quale base processuale per la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    previa distrazione in favore del legale di parte ricorrente indicato in epigrafe, dichiaratosi antistatario ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche alle condanne pecuniarie quando l’inadempimento sia ingiustificato, le attività necessarie all’esecuzione non siano particolarmente complesse e non siano state rappresentate ragioni ostative, purché la misura non produca un effetto manifestamente iniquo.
  • Quando, per l’inadempimento di una condanna pecuniaria, sia stato nominato un commissario ad acta con poteri sostitutivi successivi alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, la penalità di mora può essere limitata al periodo concesso per l’adempimento spontaneo, poiché la sua prosecuzione insieme al rimedio sostitutivo può risultare iniqua.
  • In sede di ottemperanza a una sentenza che riconosce il diritto alla Carta del docente, l’amministrazione deve eseguire l’obbligo di accredito per gli anni e gli importi stabiliti dal giudicato, con gli interessi o la rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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