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Sentenza

Sentenza n. 12325/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento del provvedimento del Gse di rigetto della richiesta di verifica e certificazione n. 01594820044918R245, notificato in data 6.7.2023.

Giustizia amministrativa202313011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Gse di rigetto della richiesta di verifica e certificazione relativa a un progetto di efficienza energetica mediante utilizzo di CSS e modifica dell'impianto di alimentazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, rispettivamente soggetto proponente e soggetto titolare del progetto, hanno impugnato il rigetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici. Il progetto riguardava l'inserimento, nella linea di produzione del cemento, di un impianto per la combustione di CSS nel bruciatore principale del forno rotante, con nuovi sistemi di stoccaggio, trasporto e alimentazione e con l'implementazione di un sistema avanzato di controllo del processo. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 3, 6 e 10-bis l. 241/1990 e del principio di corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento finale, sostenendo che il diniego fosse fondato su ragioni diverse da quelle indicate nel preavviso e che il Gse avesse omesso di considerare il contributo procedimentale della società. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per motivazione omessa o apparente, anche assumendo che le richieste di integrazione successive al preavviso costituissero un secondo preavviso di rigetto. Le ricorrenti hanno lamentato la mancata considerazione delle osservazioni relative alla sovrapposizione con altri interventi di efficienza e all'addizionalità tecnologica ed economica. Nel corso del procedimento avevano inoltre modificato l'algoritmo di calcolo dei risparmi, posticipato il periodo di monitoraggio e introdotto un impianto di alimentazione a ossigeno, dichiarando di non poter separare i risparmi imputabili a tale impianto da quelli derivanti dal progetto originario.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che il procedimento fosse stato caratterizzato da un ampio contraddittorio, con plurime richieste di chiarimenti e integrazioni da parte del Gse e successive osservazioni delle società. La divergenza tra il preavviso di rigetto e la motivazione finale non è stata considerata sostanziale, ma derivante dalla dialettica procedimentale e dall'emersione, durante l'istruttoria, della volontà delle ricorrenti di modificare il progetto originariamente approvato, il cronoprogramma e l'algoritmo di calcolo dei risparmi. Il Gse ha quindi tenuto conto delle osservazioni, anche se non ha confutato analiticamente ogni singolo argomento: è sufficiente che dalla motivazione complessiva emerga la considerazione del contributo partecipativo e che siano esplicitate le ragioni decisive del diniego. Il provvedimento finale è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché indicava la mancata documentazione sul periodo di sperimentazione dell'impianto a ossigeno, l'impossibilità di determinare correttamente i risparmi di energia primaria e la mancata trasmissione dei dati relativi al periodo di monitoraggio richiesto. Il TAR ha inoltre rilevato che le ricorrenti non avevano fornito allegazioni circostanziate o elementi di prova idonei a dimostrare l'inattendibilità della valutazione tecnica del Gse. Tale valutazione è sindacabile soltanto per violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti, vizi non dimostrati nel caso concreto. La stessa ammissione delle società circa l'inadeguatezza dell'algoritmo originario e la modifica del progetto approvato confermava l'assenza di prova dei presupposti per l'incentivazione. Il requisito dell'addizionalità, necessario per accedere ai certificati bianchi, deve essere provato dal proponente e non ricorre quando i risparmi si sarebbero comunque verificati per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa o di mercato. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento espone in modo complessivo, logico e puntuale le ragioni decisive della scelta amministrativa; non è necessaria la confutazione analitica di ogni argomento del privato.

  • art. 6 l. 241/1990

    La partecipazione e l'istruttoria devono consentire all'amministrazione di acquisire e valutare gli elementi rilevanti ai fini della decisione; nel caso concreto il Gse ha svolto plurime richieste di chiarimenti e integrazioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento finale può presentare una motivazione sviluppata alla luce delle osservazioni e degli elementi emersi nel contraddittorio procedimentale, purché vi sia coerenza sostanziale con l'istruttoria e siano indicate le ragioni decisive del diniego.

  • D.M. 28 dicembre 2012

    La conformità al regime dei certificati bianchi richiede la dimostrazione dei risparmi di energia primaria, della corretta metodologia di calcolo, dell'effettivo periodo di monitoraggio e dell'addizionalità dell'intervento.

Massime di principio

  • Nel procedimento finalizzato alla verifica e certificazione dei risparmi energetici, il proponente deve dimostrare con documentazione attendibile la corretta quantificazione dei risparmi, l'effettivo periodo di monitoraggio e l'addizionalità dell'intervento rispetto all'evoluzione tecnologica, normativa e di mercato.
  • La motivazione del provvedimento conclusivo non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, ma deve rendere percepibili, attraverso una motivazione complessiva e logicamente coerente, le ragioni per cui le osservazioni non superano i rilievi ostativi.
  • La divergenza tra preavviso di rigetto e provvedimento finale non determina di per sé l'illegittimità dell'atto quando il mutamento o l'integrazione dei rilievi deriva dagli elementi introdotti dal privato nel corso del contraddittorio e il provvedimento finale resta ancorato agli esiti dell'istruttoria.
  • Le valutazioni tecniche del Gse sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità, quali violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti, ma non possono essere sostituite da una diversa valutazione tecnica del giudice.
  • L'addizionalità necessaria per l'accesso ai certificati bianchi deve essere provata dal soggetto proponente e manca quando i risparmi energetici si sarebbero comunque prodotti per effetto dell'ordinaria evoluzione tecnologica, normativa o di mercato.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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