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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8831/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p. e dell'art. 489 c.p. con riguardo all'individuazione del Tribunale competente (contestazione di competenza); 2) violazione dell'art. 489 c.p. sulla qualificazione del fatto come offensivo, deducendo che l'oggetto materiale della falsità fosse costituito da fotocopie evidentemente prive di autenticità e quindi non riconducibili ad atti pubblici; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo nella parte in cui denunciava insufficiente motivazione della Corte d'appello sulla offensività del falso rispetto a fotocopie prive di autenticità. Considerato che il reato (uso di atto falso, commesso il 18/07/2016) si è estinto per prescrizione (termine di prescrizione pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto dell'interruzione conformemente agli artt. 157 e 161 c.p.), la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. Non è stato necessario decidere sulle censure relative alla particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), avendo la declaratoria di estinzione per prescrizione effetto più favorevole per l'imputato; la sentenza cita altresì la giurisprudenza che conferma tale principio (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso).

Norme richiamate

  • art. 8 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla contestazione sulla individuazione del giudice competente; era uno dei profili di nullità/violazione dedotti dal ricorrente

  • art. 9 c.p.p.

    Richiamato assieme all'art. 8 sull'individuazione del tribunale competente

  • art. 489 c.p.

    Norma sostanziale che punisce l'uso di atto falso; centrale la questione se le fotocopie in contestazione potessero configurare atti pubblici idonei alla integrazione del reato

  • art. 131-bis c.p.

    Dedotto dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte non ha esaminato il merito essendosi pronunciata per estinzione del reato per prescrizione, richiamando il principio secondo cui la prescrizione è esito più favorevole rispetto alla semplice esclusione della punibilità

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Richiamati per il calcolo del termine di prescrizione e delle interruzioni che lo incidono; sulla base di tali disposizioni la Corte ha determinato il termine di prescrizione in 7 anni e 6 mesi

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione

  • Cass. Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021 (Glorioso)

    Giurisprudenza citata per il principio che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.)

Massime di principio

  • Se l'elemento materiale della falsità concerne fotocopie o documenti privi di autenticità, il giudice deve motivare specificamente se e perché tali copie integrino comunque un falso penalmente rilevante; l'assenza di adeguata motivazione su questo punto può costituire motivo valido per la cassazione.
  • La prescrizione va calcolata secondo le regole degli artt. 157 e 161 c.p.; in presenza di interruzioni il termine può allungarsi e, se al momento della decisione il reato è estinto, la sentenza va annullata per estinzione senza rinvio.
  • L'estinzione del reato per prescrizione è più favorevole per l'imputato rispetto all'applicazione dell'art. 131-bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità): quando la prescrizione opera, il giudice può annullare la sentenza impugnata per estinzione senza entrare nel merito della particolare tenuità.
  • In impugnazione è cruciale distinguere la qualificazione giuridica dell'atto (atto pubblico vs. copia priva di autenticità): questa qualificazione incide direttamente sulla offensività del falso e sulla configurabilità del reato.
  • La difesa, quando rileva la natura non pubblica o l'assenza di autenticità del documento, deve prospettare e documentare tale circostanza con chiarezza per sollevare un dubbio non manifestamente infondato che possa portare alla cassazione o alla declaratoria di prescrizione.
  • La Procura e la parte civile dovrebbero documentare l'autenticità e la rilevanza degli atti contestati in grado adeguato fin dal primo grado, perché la mancanza di argomentazione sul punto espone la sentenza al vizio di motivazione in sede di legittimità.

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