Sentenza n. 434/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4488/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 4488/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo riconosceva a una ricorrente € 1.500,00 per tre anni scolastici, a un altro ricorrente € 2.500,00 per cinque anni scolastici e agli altri due ricorrenti € 1.500,00 ciascuno per tre anni scolastici, oltre interessi dal dovuto al saldo. L'amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine giudiziale di pagamento delle somme dovute, previa verifica del passaggio in giudicato del titolo e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie contro le amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la prova del passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal giudicato, comprensive degli interessi dovuti. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario ad acta deve considerare obbligatorio il munus affidatogli, effettuare i depositi esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e operare senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in € 1.403,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza relativa al pagamento.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per porre le spese del giudizio a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento costituiscono presupposti sufficienti per ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute, inclusi gli interessi riconosciuti dal titolo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'ufficio, assegnando un ulteriore termine per l'adempimento sostitutivo.
- La disciplina che esclude il compenso aggiuntivo per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, non rifiutabile e non suscettibile di essere neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del giudicato e della decisione di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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