Ordinanza n. 40/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza del 17-05-22 n. 4, Registro generale n. 187, avente ad oggetto “Edificio in via Medaglie d'oro – Ordinanza di demolizione opere e strutture e rimessione in pristino. (Art. 31 – D.P.R. n. 380/2001)” notificata in data 26.05.2022, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione delle opere e strutture e di rimessione in pristino
Esito
La controversia
Due privati hanno impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, avente a oggetto la demolizione di opere e strutture relative a un edificio e la rimessione in pristino, nonché gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza istruttoria non risultano specificati i singoli motivi di censura dedotti nel ricorso. La parte ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ritenendo necessario, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire ulteriori elementi conoscitivi, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Fermo. In particolare, ha ordinato il deposito al più presto possibile di una dettagliata relazione sulla vicenda controversa, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., nonché di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. L’ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti tramite la segreteria della Sezione.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino impugnata.
art. 1 c.p.a.
È richiamato, insieme all’art. 2, comma 2, c.p.a., quale fondamento dei criteri di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dei criteri di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
È individuato come base giuridica dell’ordine rivolto all’amministrazione di depositare una dettagliata relazione sulla vicenda e gli atti o documenti utili alla decisione.
Massime di principio
- In presenza di una controversia amministrativa non ancora matura per la decisione, il giudice può ordinare all’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione sui fatti controversi e degli atti o documenti utili ai fini del giudizio.
- L’acquisizione istruttoria può essere disposta per assicurare celerità, effettività e concentrazione del processo amministrativo, senza che ciò comporti la definizione della domanda principale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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