Sentenza n. 11120/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio -inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione all’obbligo di provvedere sulla richiesta di fissazione di un appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L'avvenuto rilascio del visto d'ingresso ha fatto venir meno l'utilità concreta e attuale della decisione sull'originario silenzio-inadempimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di attivazione del procedimento finalizzato alla presentazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, il Ministero resistente ha documentato l'avvenuta apertura del procedimento per il rilascio del visto; inoltre, è intervenuto il rilascio del visto d'ingresso. Il ricorrente ha dato atto del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio diviene improcedibile quando, nelle more, l'amministrazione provvede e viene meno l'interesse concreto alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'adozione del provvedimento richiesto nelle more del processo fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in combinato disposto con l'art. 117 c.p.a.
- Nel giudizio sul silenzio, il rilascio del titolo o del provvedimento finale richiesto assorbe l'utilità della domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere, senza necessità di una pronuncia sul merito dell'originaria inerzia.
- La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando l'amministrazione abbia tenuto un comportamento operoso, provvedendo nel corso del processo.
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